Le cure ai prematuri: cosa c'è davvero in ballo ?Categoria : pediatria Data : 10 febbraio 2008 Autore : admin Intestazione : Le conclusioni della Commissione Turco ricalcano quelle della Carta di Firenze e sono oggetto di forti critiche, ma soprattutto ci sono implicazioni con la 194 e l'interruzione della gravidanza per malformazioni. Testo : Cure ai nati molto pretermine, il documento del gruppo di esperti riuniti dal Ministro Livia Turco "con il momento della nascita la legge attribuisce la pienezza del diritto alla vita e, quindi, all'assistenza sanitaria. Di fatto, nel caso in cui un feto nasca vivo dopo un'interruzione di gravidanza, il neonatologo deve intervenire per rianimarlo, anche se la madre è contraria, perché prevale l'interesse del neonato". In effetti l’articolo 7 della 194 recita: "Quando sussiste la possibilità di vita autonoma del feto, l’interruzione della gravidanza può essere praticata solo nel caso di cui alla lettera a) dell’articolo 6 (ovvero nel caso di grave pericolo per la vita della donna) e il medico che esegue l’intervento deve adottare ogni misura idonea a salvaguardare la vita del feto". La posizione del documento degli esperti voluti dal Ministro Turco appare davvero poco condivisibile su vari piani. Il primo punto di disaccordo è che le decisioni del medico siano subordinate al volere dei genitori, questo da un punto di vista anche giuridico appare davvero poco supportato. In base all'articolo 32 della Costituzione ("La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività.") e all’articolo 2, che sancisce il valore assoluto della persona umana ed è norma a contenuto precettivo e non programmatico, ogni proiezione della persona nella realtà sociale assurge al rango di diritto soggettivo perfetto ed ogni individuo (e non c'è dubbio che un feto nato vivo sia un individuo) ha un diritto perfetto ad avere i trattamenti sanitari adeguati a tutelare il suo diritto alla salute, diritto che si coniuga con quello del valore della persona umana garantito dall'articolo 2. Questo concetto è stato ribadito anche dalla Corte di Cassazione Sez. III Civile, 14/07/2006 con la Sentenza n. 16123 in cui si è stabilito un importante principio essendo stata la Suprema Corte chiamata a discutere un ricorso in merito ad una causa che vedeva contrapposti da un lato i genitori e dall'altro un medico che avrebbe omesso di informarli circa la sussistenza di anomalie dello sviluppo fetale. I genitori chiedevano un risarcimento per non essere stati posti nella condizione di emigrare in un paese meno restrittivo dell'Italia in tema di aborto ed un risarcimento sia per il malformato, per essere stato condannato a nascere e a vivere malformato, che per la sorella. La Corte ha sancito che "Non è configurabile un diritto a non nascere o a non nascere se non sano, essendo per converso tutelato dall'ordinamento - anche mediante sanzioni penali - il diritto del concepito a nascere, pur se con malformazioni o patologie. E’ da escludersi pertanto la configurabilità del c.d. aborto eugenetico, che prescinda dal pericolo derivante alla salute della madre dalle malformazioni del feto......omissis .... E’ per converso il diritto del concepito a nascere, pur se con malformazioni o patologie, ad essere propriamente - anche mediante sanzioni penali - tutelato dall'ordinamento. " Se questo principio vale per il feto, a maggior ragione varrà per il prematuro già nato. D'altro canto se un feto abortito vivo, come il caso del piccolo Tommaso a Firenze, (caso raro, ma non isolato) in base alla legge 194 ha diritto ad essere rianimato senza se senza ma questo è vero per lo meno nella stessa misura per il grave prematuro. Ciò detto, non ci pare neppure necessario esaminare le controversie su quali siano le fonti epidemiologiche per emanare le raccomandazioni. Nella carta di Firenze su fa riferimento a dati che sono stati duramente contestati da molti autorevoli clinici che hanno osservato che esistono studi che conferiscono molte più chances ai prematuri di quelle ricordate nella Carta di Firenze e nel documento della cosiddetta Commissione Turco. Ciò che invece occorre chiedersi è quale sia il metro di giudizio per una situazione simile per un adulto, come ad esempio la rianimazione di un soggetto con arresto cardiorespiratorio. Le chances di pieno recupero sono pari al 6,5-15%, ma non per questo qualcuno si sogna di proporre di astenersi dalla rianimazione cardio-polmonare a causa delle scarse probabilità di successo, oppure perché ciò configurerebbe un consumo di risorse altrimenti allocabili o di chiedere un preventivo consenso informato ad eventuali parenti. Lo stato di necessità è la motivazione che deve scriminare il neonatologo da ogni possibile contestazione in relazione al mancato consenso informato da parte dei genitori in merito alle procedure di sostegno alle funzioni vitali del prematuro e dalle eventuali contestazioni circa i danni alla salute, sia del prematuro che dei genitori e dei parenti, derivanti dalle menomazioni eventualmente residue alla rianimazione. L'eventuale contestazione in merito alla colpa dovrà riguardare esclusivamente le manovre tecniche effettuate, cioè se esse siano state condotte con diligenza, perizia e prudenza e non già ad eventuali lesioni conseguenti ad una rianimazione pur condotta a regola d'arte. E' la società che deve farsi carico delle necessità derivanti dalle cure dei soggetti eventualmente rimasti disabili dopo la rianimazione ben condotta. Ma dietro tutta questa discussione, oltre alle implicazioni medico-legali, in realtà c'è anche altro. L’ecografia morfologica, una procedura per lo studio delle strutture anatomiche fetali che consente lo screening e la diagnosi di eventuali malformazioni del feto, viene comunemente eseguita alla 20-22° settimana. È evidente che l'avvicinare a questo periodo della gravidanza il momento in cui, per la possibile vita autonoma del feto, l’aborto non è più consentito, rappresenti un’intollerabile minaccia all'autodeterminazione della donna. Siamo dunque pericolosamente vicini alle posizioni del bioeticista di Princeton, Pete Singer, fautore dell'infanticidio utilitaristico, secondo cui "La vita degna di tutela è la vita autocosciente" e che sostiene che "alcuni neonati con gravi disabilità dovrebbero essere uccisi." (1985 " Should the Baby Live?") e che "i neonati sono sostituibili; Supponiamo che ad una donna che pianifica di avere due figli nascano un bambino normale e successivamente un bambino emofiliaco. La difficolta’ di occuparsi di questo bambino può renderle impossibile avere un terzo figlio; ma se il bambino disabile dovesse morire, potrebbe partorirne un altro... Quando la morte di un neonato disabile permette la nascita di un altro bambino con migliori prospettive di una vita felice, la quantità complessiva di felicita’ sara’ maggiore se il bambino disabile verrà ucciso. La perdita di una vita felice da parte del primo bambino è superata dal guadagno di una vita più felice da parte del secondo. Di conseguenza, se uccidere il bambino emofiliaco non ha conseguenze negative per altri, da un punto di vista complessivo, sarebbe giusto ucciderlo.", ("Practical Ethics", pg. 186) . Referenze http://www.pillole.org/public/aspnuke/news.asp?id=2524 http://www.pillole.org/public/aspnuke/news.asp?id=2401 Technorati Profile |