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Il certificato del medico convenzionato vale quanto quello del dipendente

Categoria : medicina_legale
Data : 30 gennaio 2003
Autore : admin

Intestazione :

Il certificato del medico convenzionato ha la stessa validita' di quello del medico dipendente ASL.
T.A.R. Lazio - Roma - Sezione Prima Decisione 8 maggio 2002 n. 8701/2002



Testo :

I "medici di base" convenzionati con le Unità Sanitarie Locali sono medici del Servizio Sanitario Nazionale a tutti gli effetti. Pertanto la certificazione prodotta da un medico di base che attesti la malattia di una candidata a concorso, deve essere considerato alla stregua di un certificato rilasciato dal S.S.N. e, nella specie, dalla U.S.L. territorialmente competente. E' nulla quindi l' esclusione dal concorso dei candidati che avessero prodotto certificazioni giustificative rilasciate dal medico di base, non potendo queste essere considerate irregolari.

I fatti:
La ricorrente, contrattista presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, aveva partecipato ad un concorso superando la prova scritta.
Prima di presentarsi alla prova orale, chiedeva che il suo esame venisse spostato in data successiva (gia' fissata per le prove di recupero) presentando un certificato medico rilasciato dal suo medico di base del Servizio Sanitario Nazionale.

L'Amministrazione la ammetteva alle prove orali, con riserva di verifica della documentazione sanitaria prodotta a giustificazione della richiesta di rinvio, ma, successivamente, apprendeva di essere stata esclusa dalla graduatoria in quanto l'Amministrazione aveva ritenuto inefficace il certificato medico perché rilasciato da un medico convenzionato anzicchè da un medico della USL, come richiesto da bando di concorso.

Il TAR accoglieva il ricorso in base alle seguenti considerazioni:

" L'Amministrazione ha ritenuto che il certificato medico prodotto dalla ricorrente al fine di ottenere il rinvio della prova orale d'esame non fosse valido perché era stato rilasciato da un medico "convenzionato" con il S.S.N. anzichè da un medico "dipendente" dalla USL.

La tesi dell'Amministrazione non può essere però condivisa.
La L.n.833 del 1978 qualifica come personale del Servizio Sanitario Nazionale sia i medici dipendenti dalle Unità Sanitarie Locali (oggi Aziende), sia quelli "a rapporto convenzionale".
I "medici di base" convenzionati con le Unità Sanitarie Locali sono, dunque, medici del Servizio Sanitario Nazionale a tutti gli effetti.
Ne consegue che il certificato che la ricorrente ha prodotto alla Commissione esaminatrice al fine di ottenere il rinvio (per ragioni di salute) della prova orale, non poteva non essere considerato alla stregua di un certificato rilasciato dal S.S.N. e, nella specie, dalla U.S.L. territorialmente competente.
Né può essere condivisa l'eccezione dell'Avvocatura Generale, secondo cui l'art.10 del Bando prescriveva che il certificato dovesse essere rilasciato da un Medico di una Unità Sanitaria Locale, sicchè quello prodotto dalla ricorrente, mancando di tale "requisito soggettivo", sarebbe da considerare inefficace.
Posto, infatti, che il rapporto di convenzionamento di cui all'art.48 della L. n.833/1978 si instaura fra un medico ed una USL, e che tanto quest'ultima quanto il medico convenzionato costituiscono articolazioni del S.S.N., non v'è alcuna ragione per ritenere che il certificato medico rilasciato da un medico convenzionato costituisca atto funzionalmente differente dal certificato rilasciato da una USL e che i due documenti non siano equipollenti, quanto ad efficacia certatoria, siccome comunque provenienti da una struttura pubblica. "

Tutt' al piu', aggiunge il TAR, pur ribadendo come tale certificazione mantenga comunque un suo ambito di validità nell'Ordinamento, " accertata l'autenticità del certificato (e dunque la sua sostanziale generale validità di "pubblico atto di certazione"), l'Amministrazione ben avrebbe potuto chiedere alla ricorrente di farlo, per così dire, "ratificare" ("avallare" o "convalidare") dalla competente USL con la quale risultava convenzionato il medico che lo aveva rilasciato; con il che si sarebbe comunque realizzato l'effetto di regolarizzazione giustamente invocato dalla ricorrente."

[La sentenza del TAR ribalta alcune prassi ormai consolidate, restituendo piena validita' alla certificazione del medico di famiglia, in molte occasioni considerato certificato di "secondo ordine", pressoche' privo di autorevolezza certificatoria. Tale certificato puo' invece, nella generalita' dei casi, sostituire la certificazione ASL quanto meno sotto l' aspetto di efficacia certatoria.
Questo aspetto, pur molto soddisfacente per i Medici convenzionati, sottolinea pero' la responsabilita' che deriva al medico dalla certificazione prodotta in ambito convenzionato, che e' sempre equiparata ad atto pubblico, con tutte le conseguenze che ne derivino. Daniele Zamperini]



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