Registrazione della movimentazione delle sostanze stupefacenti con sistemi informatici
Categoria : professione
Data : 31 maggio 2010
Autore : admin
Intestazione :
Modalità di registrazione con sistemi informatici della movimentazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, dei medicinali e delle relative composizioni di cui alle tabelle allegate al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, recante il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope e di prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.
Testo :
Decreto del Ministero della Salute del 11.05.10, Gazzetta Ufficiale n. 121 del 26.05.10
Viene resa possibile, in alternativa al registro cartaceo, la registrazione informatica delle movimentazioni delle sostanze stupefacenti e psicotrope, dei medicinali e delle relative composizioni di cui alle tabelle allegate al "Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope e di prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza". Il provvedimento interessa: - il legale rappresentante, in solido con la persona qualificata o la persona responsabile, dell'ente o impresa, - il farmacista, - dirigente medico preposto all'unità operativa delle strutture sanitarie pubbliche e private. Vengono fornite indicazioni precise sulle modalità di tenuta del registro informatico (ivi comprese procedure in caso di errori), sulle modalità di conservazione e sulle modalità di accesso ai dati, sulle registrazioni "di periodo" e "di chiusura annuale".
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