Prestazioni analitiche in farmacia
Categoria : professione
Data : 14 marzo 2011
Autore : admin
Intestazione :
Disciplina dei limiti e delle condizioni delle prestazioni analitiche di prima istanza, rientranti nell'ambito dell'autocontrollo ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera e) e per le indicazioni tecniche relative ai dispositivi strumentali ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera d) del decreto legislativo n. 153 del 2009.
Testo :
Decreto del Ministero della Salute del 16 dicembre 2010, Gazzetta Ufficiale n. 57 del 10.03.11
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero della salute, attuativo del decreto legislativo n. 153 del 3 ottobre 2009, che prevedeva la possibilitą di effettuare, presso le farmacie e su prescrizione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, prestazioni analitiche di prima istanza rientranti nell'ambito dell'autocontrollo. Il decreto vieta l'utilizzo di apparecchiature che prevedano attivitą di prelievo di sangue o di plasma mediante siringhe o dispositivi equivalenti, e viene in ogni caso esclusa l'attivitą di prescrizione e diagnosi. L'elenco delle prestazioni analitiche eseguibili in farmacia, che potrą essere periodicamente aggiornato con decreto del Ministro della salute, comprende la determinazione dei seguenti parametri: glicemia, emoglobina glicata, colesterolo, trigliceridi, emoglobina, ematocrito, creatinina, transaminasi, esame urine con test multiparametrico, test ovulazione, test gravidanza, test menopausa per la misura dei livelli dell'ormone FSA nelle urine, sangue occulto nelle feci. Il decreto prevede anche la possibilitą di utilizzare, presso le farmacie, i seguenti dispositivi strumentali: dispositivi per la misurazione con modalitą non invasiva della pressione arteriosa, dispositivi per la misurazione della capacitą polmonare tramite auto-spirometria, dispositivi per la misurazione con modalitą non invasiva della saturazione percentuale dell'ossigeno, dispositivi per il monitoraggio con modalitą non invasive della pressione arteriosa e dell'attivitą cardiaca in collegamento funzionale con i centri di cardiologia accreditati dalle Regioni, dispositivi per consentire l'effettuazione di elettrocardiogrammi con modalitą di tele cardiologia da effettuarsi in collegamento con centri di cardiologia accreditati dalle Regioni, dispositivi semiautomatici per la defibrillazione. Sono dettate norme generali sulle condizioni di applicazione, sulla responsabilitą del farmacista, sugli obblighi informativi, sui requisiti minimi e sulla remunerazione dei servizi.
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