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Il medico di emergenza deve attivarsi sempre!

Categoria : medicina_legale
Data : 15 aprile 2012
Autore : admin

Intestazione :

Il medico del 118 deve attivarsi subito in caso d'urgenza, anche senza l’ intervento della centrale operativa.
E’ stato condannato un medico del 118 (un anno di reclusione ex art. 328, omissione di atti d’ ufficio) per non aver soccorso, in seguito ad una chiamata diretta e non passata attraverso la centrale, una paziente svenuta. Il medico mantiene un’ autonomia decisionale anche contro le linee-guida (Cass. VI Penale n. 34402/2011).



Testo :



I fatti:

Un medico di turno al 118 di Palermo era stato chiamato a soccorrere e trasportare in ospedale una paziente che aveva perso conoscenza. La chiamata pero’ non era arrivata dalla centrale operativa, bensi’ da una comunita’ terapeutica. Per questo motivo il medico aveva deciso di non intervenire sulla base del fatto che le linee guida del 118 non consentono al medico di turno di allontanarsi dalla sua postazione senza una specifica segnalazione da parte della centrale operativa.

Il caso finiva in tribunale e il medico veniva condannato ad un anno di reclusione per rifiuto d'atti d'ufficio.

Ricorrendo in Cassazione il medico ha sostenuto che le linee guida del 118 prevedono che "il servizio non sia a disposizione dei presidi ospedalieri e non puo' effettuare trasporti di pazienti da un ospedale all'altro".

La Cassazione ha pero’ bocciato la tesi difensiva affermando che "l'organizzazione del 118 prevede che sia la centrale operativa a coordinare gli interventi nell'ambito territoriale di competenza, attraverso il sistema di radiocomunicazione, tuttavia al medico in servizio sul 118 e' comunque riconosciuto uno spazio di valutazione, di azione e di discrezionalita', funzionale a fronteggiare in maniera adeguata le diverse situazioni di emergenza".

In questa discrezionalita’ e' compresa anche "la scelta, in caso di urgenza, di trasportare il malato presso una struttura sanitaria che sia in grado di assicurare tale cura, anche attraverso le necessarie indagini strumentali e specialistiche".

I magistrati hanno anzi bocciato come “formalistico” il rifiuto del medico, effettuato " richiamando il modello operativo standard del 118, senza considerare che lo stesso servizio prevede che per i pazienti ad alto grado di criticita' e' il medico addetto all'emergenza territoriale ad oprerare la scelta dell'ospedale di destinazione, in questo modo riconoscendo un'autonomia di azione a tali soggetti e prescindendo da ogni autorizzazione della centrale operativa”.

Daniele Zamperini



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