Falsa incompatibilità con il regime carcerario: falso in atti giudiziari
Categoria : medicina_legale
Data : 17 febbraio 2013
Autore : admin
Intestazione :
Anche se le diagnosi costituiscono di regola un giudizio valutativo e quindi soggettivo per cui possono essere errate ma non false, cio’ non e’ vero allorche’ lo scostamento dal vero appare deliberatamente effettuato al fine di ottenere indebiti benefici (Cass. pen. Sez. VI n. 38475/2012)
Testo :
Un detenuto veniva condannato in Tribunale e in Appello per aver ottenuto dai due medici (il primo perito del GIP, il secondo psichiatra presso il CSM, false attestazioni mediche che, riportando una serie di patologie psichiche, ne dichiaravano l’ incompatibilita’ con il regime carcerario, facendogli ottenere gli arresti domiciliari.
Il detenuto ricorreva in Cassazione per motivi attinenti al reato principale per cui era detenuto (omicidio), e poi contestando l’ esito della peizia del consulente del PM che riteneva insussistenti le condizioni certificate dai primi due medici. In particolare soisteneva che, mentre l’attestazione dei sintomi o dei dati risultanti da indagini strumentali dev’essere necessariamente veritiera, la diagnosi, essendo un atto intellettivo, e dunque un giudizio, può essere errata ma non falsa.
La Cassazione respingeva il ricorso.
Riferendosi in particolare all’ aspetto della falsita’ delle certificazioni, la Corte ribadiva che costituivano falsita’ e sottolineava che “se è indubbiamente vero che in linea generale tale falsificazione non può riguardare l’essenza del giudizio diagnostico, eminentemente intellettivo-valutativa, ciò non può valere nell’ipotesi - ricorrente nel caso di specie - in cui la conclusione diagnostica sia solo in apparenza frutto di un processo valutativo ma costituisca in realtà una concordata e deliberata alterazione dell’oggettività clinica, diretta a rappresentare la falsa esistenza degli estremi di una condizione personale utile a ottenere indebiti benefici dall’Autorità giudiziaria”.
E' evidente come tali principi siano applicabili anche a certificati medici attinenti ad altri settori. Daniele Zamperini
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