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La Guardia Medica deve constatare i decessi!

Categoria : medicina_legale
Data : 27 gennaio 2013
Autore : admin

Intestazione :

In caso di un corpo inanimato e presumibilmente deceduto compete a qualsiasi medico che si trovi a disposizione prestare la sua opera verificarne l’ effettiva condizione e, se confermata, certificarla. La Continuita’ Assistenziale (ex Guardia Medica) ne ha anche obbligo contrattuale. La Cassazione, assolvendo un sanitario omissivo ha valutato le condizioni esimenti del singolo caso ma non ha espresso un principio generale. (Cassazione Sentenza 15096/2011)
Rientra tra gli obblighi della Guardia Medica certificare il decesso.



Testo :

Come spesso succede (se ne rammentano parecchi casi) la lettura parziale, ritardata e di terza mano di una sentenza sta creando rumore e scompiglio negli ambienti sanitari.
Un medico di Continuita’ Assistenziale (ex Guardia Medica) e’ stato assolto l’ anno scorso dall’ accusa di Omissione di atti d’ Ufficio per non essersi precipitato a domicilio di un paziente per constatarne il decesso.
E’ erroneo e infondato voler estendere questa situazione alla generalita’ dei casi o fare parallelismi erronei con altre figure professionali (come il medico necroscopo).
Per i motivi esposti di seguito chi scrive non concorda affatto con le conclusioni espresse in altro articolo di questa testata.

La recensione di una sentenza ( a firma di Sergio Fucci, pubblicata a Giugno 2011) e’ stata recentemente ripresa con clamore da diversi mezzi di comunicazione, talvolta addiritura con tagli selettivi.

Esaminiamo meglio la questione: Un medico di Continuita’ assistenziale era stato chiamato per constatare il decesso di un anziano. La sua mancanza di sollecitudine (non e’ chiaro se si sia presentato dopo tempo eccessivo) induceva il figlio del defunto a denunciarlo per omissione di atti d’ ufficio.

La Cassazione ha assolto il medico ma non ha affermato affatto il principio generale che non competesse al medico questo obbligo: ha invece soltanto affermato che, vista la situazione specifica in cui il decesso appariiva pressoche’ certo, “non sussisteva un' assoluta urgenza di intervento".

In altre parole, dato che appare logico ed umano che il medico presti la propria opera prima ai vivi e solo dopo ai morti, il ritardo dell’ intervento era apparso giustificabile.

Giustificabile non significa lecito ne’ “universalmente applicabile”. Giustificabile e’ l’ azione di per se’ non corretta ma che presenta nei fatti delle circostanze esimenti.

E’ grave che i Medici di Guardia siano stati spinti ad interpretare questa sentenza come una lecita possibilita’ di rifiutare il proprio intervento: sono caldamente consigliati (a parere dello scrivente) di ripensarci.

Ricordiamo alcuni punti essenziali del problema:
- Un corpo che sembri inanimato deve essere considerato vivo (con obbligo di soccorso) fino a che un medico non ne abbia accertato l’ effettivo decesso (e questo puo’ farlo solo un medico).
- La Constatazione di morte spetta a qualunque medico si trovi a disposizione; in mancanza del Medico di Famiglia o di un medico casualmente disponibile e’ evidente la necessita’ di rivolgersi ai servizi di urgenza (intesa in senso estensivo) cioe’ alla Guardia Medica o al 118.
- Questi, rivestendo il ruolo di Pubblici Ufficiali, non possono esimersi dal visitare il “corpo inanimato”.
- La constatazione di decesso rientra oltretutto tra i compiti contrattuali (e quindi d’ ufficio) della Continuita’ Assistenziale (ACN siglato il 20/01/2005 e rinnovato:
“ 16. Sono inoltre obblighi e compiti del medico [di Guardia Medica]
a) la redazione di certificazioni obbligatorie, quali: certificazione di malattia per i lavoratori turnisti, la certificazione per la riammissione al lavoro degli alimentaristi laddove prevista;
… (omissis)
e) la constatazione di decesso “.

Sono poi varie le sentenze che condannano i Medici di Guardia che non vanno a casa dei pazienti. Per esempio:
-“ risponde del delitto di omissione di atti di ufficio il sanitario comandato del servizio di guardia medica che, richiesto di una visita domiciliare urgente, non intervenga, pur presentando la richiesta di soccorso inequivoci connotati di gravità (Cass. VI sez. pen. sentenza 21 giugno 1999).
Cassazione penale , sez. VI, sentenza 02.08.2007 n° 31670.
E, aggiungiamo noi, uno che sembra essere morto presenta certo connotati di gravita’…

Ma allora, come mai l’ assoluzione?
Il medico di guardia gode di una certa discrezionalita’ nel decidere le priorita’ di intervento; questa discrezionalita’ e’ sottoposta al vaglio dei magistrati che, in questo caso, hanno ritenuto giustificato il ritardo di intervento.
Sembra che i magistrati, preso atto della registrazione telefonica della chiamata, abbiano ritenuto assolutamente verosimile il decesso del paziente (anche senza la visita del medico) e abbiano quindi deciso di adottare un atteggiamento non punitivo verso il sanitario che, magari, stava intanto soccorrendo altri malati.

Ma, a parere personale dello scrivente, che non rispecchia necessariamente quello della redazione della presente Testata, non e’ assolutamente consigliabile generalizzare questo concetto: commentando questo episodio un medico romano ha raccontato ad una mailing-list come, essendo stato chiamato a intervenire per una constatazione di decesso, avesse invece trovato la “vittima” ancora viva, Se avesse rifiutato l’ intervento le conseguenze non sarebbero state certamente indolori…

Se poi noi ci attardassimo un momento a vedere la situazione con gli occhi del familiare, che ha appena perso uno stretto congiunto e si sente rifiutare l’intervento del medico, be’ forse possiamo capire l’impulso che lo spinge a denunciare il medico, altro che chiedere sanzioni contro di lui!

Daniele Zamperini



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