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La guardia medica non deve constatare i decessi

Categoria : medicina_legale
Data : 27 gennaio 2013
Autore : admin

Intestazione :

Non compie reato di rifiuto di ufficio il sanitario di continuità assistenziale che non intervenga prontamente per constatare un avvenuto decesso.



Testo :

La Corte di Cassazione, sesta sezione penale, con sentenza n. 15096/2011, depositata il 13/4/11, ha confermato la decisione del Giudice dell’udienza preliminare (GUP) del Tribunale di Massa che aveva dichiarato non luogo a procedere a carico di un sanitario di turno della guardia medica in ordine al reato di rifiuto di atti d’ufficio (art. 328 del codice penale), contestatogli per non essere prontamente intervenuto, su richiesta di un parente, al fine di constatare il decesso di un paziente.

La Suprema Corte, nel confermare la decisione del GUP, ha sottolineato che il figlio del paziente, rispondendo ad una precisa domanda del medico di guardia, aveva confermato che il padre, gravemente malato di Alzheimer, era deceduto da pochi minuti, tant’è che, nell’attesa dell’arrivo del sanitario, egli avrebbe provveduto “a lavare e vestire il corpo del congiunto”.

È stato pertanto ritenuto infondato il ricorso in cassazione presentato dal figlio del paziente deceduto, costituitosi parte civile nel processo penale, a carico del quale sono state poste le spese processuali.

Fonte: Edizioni Medico scientifiche

http://cgems.eu/newsletter/article/61


Commento di Luca Puccetti *

Il reato di cui al 593 cp comma 2:

Alla stessa pena (reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a lire seicentomila) soggiace chi, trovando un corpo umano che sia o sembri inanimato, ovvero una persona ferita o altrimenti in pericolo, omette di prestare l'assistenza occorrente o di darne immediato avviso all'Autorità.


concerne l'omissione di soccorso e non l'omissione di atti di ufficio e non riguarda, in via generale, il medico di continuità assistenziale in forza del principio di specialità.

vedasi Corte di Cassazione – Sentenza n. 28005/2011

Rileva innanzitutto il Collegio che l’art. 593, comma 2, c.p., delinea una fattispecie penale omissiva riferita a chiunque, «trovando un corpo umano che sia o sembri inanimato, ovvero una persona ferita o altrimenti in pericolo», ometta di prestare l’assistenza occorrente o di darne immediato avviso all’autorità.
Tale fattispecie, che sanziona la violazione di un dovere generale di soccorso, non viene in rilievo e non concorre formalmente - in forza del principio di specialità (art. 15 c.p.) - con il delitto di omissione di atti di ufficio (art. 328, comma 1, c.p.), che disciplina la violazione del dovere specifico del medico pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che rifiuta indebitamente un atto del proprio ufficio che, per ragioni di sanità, deve essere compiuto senza ritardo.


Essa riguarda pertanto ogni cittadino e non un particolare operatore obbligato in forza di un contratto. Perchè ci sia omissione di soccorso occorre inoltre che ci sia una contatatazione con i propri 5 sensi e non per segnalazione di terzi dell'esistenza di un corpo inanimato.

Obbligazione contrattuale

Come si evince dalla norma finale n. 8 dello ACN 29 luglio 2009 non rientrano tra i compiti del medico di continuità assistenziale e di emergenza sanitaria territoriale quelle di necroscopo o di polizia mortuaria.

E' infatti del tutto evidente che non potrebbe avere pratica applicazione quanto sancito dagli ACN se si potesse aggirare la norma con la scusa di accertare l'avvenuto decesso la cui realtà è ovviamente fatta certa solo dal necroscopo. Quindi non c'è inosservanza di atti di ufficio.

Infine corre valutare la posizione non in quanto obbligato contrattualmente o per la propria posizione di pubblico ufficiale od incaricato di pubblico servizio ma in quanto medico, ebbene il vigente ordinamento non pone alcun obbligo di un pronto intervento di un medico dopo un decesso che appaia ragionevolmente dovuto a cause naturali, a maggior ragione quando si tratti di morte conseguente a malattia ben nota in cui eventuali attività rianimatorie si configurino come "futility" in base al convincimento del medico che può ben basarsi su elementi rilevati mediante una consultazione telefonica.

* non riflette necessariamente la posizione della Redazione della presente Testata



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