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Validità dell'attestato di esenzione dal ticket

Categoria : professione
Data : 12 febbraio 2013
Autore : admin

Intestazione :

Definizione del periodo minimo di validità dell'attestato di esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie, rilasciato ai sensi del decreto 28 maggio 1999, n. 329.



Testo :

Decreto del Ministero della Salute del 23.11.12 (Gazzetta Ufficiale n. 33 del 08.02.13)

Con questo decreto viene data attuazione all'art. 4, comma 4-bis del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, che al fine di ridurre gli adempimenti amministrativi per le persone affette dalle malattie croniche e invalidanti di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, ed eliminare oneri di accertamento impropri a carico della pubblica amministrazione, dispone che sia definito il periodo minimo di validità dell'attestato di esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie in relazione alle diverse patologie e alla possibilità di miglioramento, valutata in base alle evidenze scientifiche.
Il provvedimento è stato emanato alla luce dell'accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 25 ottobre 2012 (Rep.Atti n. 204/CSR), con il quale è stato convenuto di tener conto, ove possibile, delle caratteristiche, delle possibilità di miglioramento, della durata del trattamento e dei tempi di follow up delle specifiche forme morbose incluse nella definizione di malattia e individuate dal secondo gruppo di cifre del codice identificativo, attribuito in base alla classificazione internazionale delle malattie «Internazional Classification of Diseases-IX - Clinical Modification (ICD-9-CM)»; con tale accordo è stato convenuto, altresì, di differenziare il periodo minimo di validità dell'attestato di esenzione in relazione al trattamento terapeutico effettivamente eseguito, che abbia significativamente modificato l'evoluzione della malattia o ne abbia determinato la risoluzione.
Il provvedimento prevede che:
- le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possano fissare periodi di validità dell'attestato più lunghi,
- in occasione del rinnovo degli attestati già in possesso degli aventi diritto, le aziende sanitarie rilascino i nuovi attestati con validità non inferiore a quella fissata,
- le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano individuino la procedura per acquisire le informazioni relative all'esecuzione della procedura interventistica che condiziona la durata di validità dell'attestato, ai fini dell'aggiornamento degli archivi.

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