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Opera in Ospedale, visita nello studio privato: colpevole

Categoria : medicina_legale
Data : 09 giugno 2013
Autore : admin

Intestazione :

Costituisce abuso d’ ufficio il comportamento del medico ospedaliero che dopo la dimissione invita il paziente a visita privata presso il suo studio non informandolo della possibilita’ di effettuare tali visite gratuitamente in Ospedale (Cass. N. 40824/2012).



Testo :

Un chirurgo invitava i pazienti (operati presso l’ ospedale pubblico) a visita di controllo privata a pagamento presso il suo studio privato, in violazione della disciplina intramuraria e senza informarli che tale controllo potevano essere effettuate in Ospedale gratuitamente, in quanto detta attività era già remunerata dalla tariffa, omnicomprensiva, corrisposta per il ricovero e l'intervento chirurgico..
Condannato dai giudici di merito per abuso d’ ufficio (il medico ospedaliero e’ Pubblico Ufficiale) la condanna e’ stata poi confermata in Cassazione.
La Cassazione, nella sentenza, ha specificato che “ Nel caso di specie il medico, con la visita post operatoria in ambito privato, viene a percepire, un ingiusto vantaggio (da doppia retribuzione), con danno del paziente (che viene a versare un emolumento già compreso nel ticket), quale conseguenza della dolosa e funzionale carenza di informazione, al paziente stesso, della possibilità di ottenere il medesimo risultato terapeutico in sede ospedaliera: alternativa questa favorevole alla ‘persona operata', ma da essa non potuta esercitare per doloso difetto di informazione, in un contesto in cui il pubblico ufficiale ha violato manifestamente il dovere di astensione, indirizzando le parti nel suo studio privato per una prestazione che doveva essere contrattualmente praticata in ambito ospedaliero…. Al chirurgo compete l'obbligo di concludere l'intervento professionale nella sede naturale, ospedaliera, e senza ulteriori esborsi economici non dovuti, a meno che sia lo stesso paziente che opti, "re cognita", per tale soluzione, volendo che l'autore della visita post operatoria sia lo stesso medico che ha praticato l'intervento. (...) Né può sostenersi che si è trattato nella specie di una scelta volontaria dei pazienti posto che non risulta affatto che gli stessi siano stati informati del loro diritto di essere visitati, senza ulteriori aggravi economici, all'interno della struttura pubblica nella quale era stato praticato l'intervento chirurgico.".

La condanna veniva cosi’ confermata.

Daniele Zamperini

Commento di Luca Puccetti

Astraendosi dallo specifico caso, risulta interessante analizzare la posizione dell'Azienda sanitaria presso la quale operi il chirurgo. Infatti è importante stabilire a chi spetti l'onere di informare il paziente. Tale compito spetta al chirurgo o all'amministrazione dell'azienda? Se spetta al chirurgo eistono direttive generali o speficiche che identificano tale attività a carico del chirurgo o possono essere genericamente desunte dall'istaurarsi del rapporto professionale tra il chirurgo e l'Azienda ? La questione non è di poco conto qualora l'obbligo informativo fosse a carico almeno anche dell'azienda attraverso canali e modalità distinte da quelle connesse con l'attività del chirurgo. Se un chirurgo non indirizzasse verso lo studio privato ci sarebbe omissione di atti di ufficio per non aver informato il paziente sulle modalità di fruizione delle visite di controllo ? Tale informativa spetta all'Azienda che comunque è responsabile per l'omissione nei confronti del paziente?
Lo scrivente ritiene che l'obbligo di informativa dei pazienti è generalmente in capo all'Azienda che quindi è sempre responsabile oggettivamente nel caso di dirottamento di pazienti allo studio privato del medico dipendente, quanto meno per culpa in vigilando se non per effettiva omissione di atti di ufficio per non aver direttamente informato con propri canali il paziente circa le modalità di fruizione del servizio pubblico.



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