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Il certificato medico e’ attendibile anche se proveniente da privati

Categoria : medicina_legale
Data : 04 maggio 2014
Autore : admin

Intestazione :

E’ corretto l’ utilizzo, al fine di dimostrare il reato di lesioni personali, di un certificato medico proveniente da una struttura sanitaria privata. Tale documento, in quanto proveniente da un esercente un servizio di pubblica necessità, anche se privo di fede privilegiata, e’ idoneo a provare la verità dei fatti in esso affermati e quindi dotato di intrinseca attendibilita’ (Cass. pen., Sez. V, n. 8378/2014)



Testo :

Nel corso di un procedimento penale per lesioni personali l’ imputato, ricorrendo in Cassazione,
contestava l’ accusa essendo basata essenzialmente su una certificazione medica rilasciata da una struttura privata.

La Cassazione respingeva l’ argomentazione:
“Nessuna violazione dell'art. 582 cod. pen. è poi ravvisabile nell'utilizzo, a fine di prova, di un certificato medico proveniente da una struttura sanitaria privata, trattandosi di documento comunque acquisibile al fascicolo dibattimentale e come tale liberamente valutabile dal giudice. Trattasi, poi, ad ogni modo, di certificato proveniente da un soggetto che riveste la qualifica di esercente un servizio di pubblica necessità e come tale rientrante nella previsione dell'art. 481 cod. penale; quindi, di atto che, pur essendo privo di fede privilegiata, è comunque destinato a provare la verità dei fatti in esso affermati e come tale dotato di intrinseca attendibilità.

Il ricorso veniva respinto e il ricorrente era condannato al pagamento delle spese processuali.

Daniele Zamperini



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