Il Codice della strada e la bicicletta
Categoria : medicina_legale
Data : 10 maggio 2015
Autore : admin
Intestazione :
La bicicletta e' considerata un utile strumento che unisce l' utilita' (girare per le citta' evitando gli ingorghi di traffico) alla salute, favorendo un' utile attivita' fisica. E' pero' anche un' attivita' rischiosa, visto il numero di ciclisti coinvolti in incidenti stradali, e la gravita' di questi ultimi. Ma non sempre la colpa e' degli automobilisti: nel clima di generale deregulation spesso i ciclisti dimenticano che anch' essi devono sottostare alle regole del codice stradale. Durante l' estate, specie in localita' di vacanza, si vedono spesso girare biciclette prive dei piu' elementari (e obbligatori) accorgimenti di sicurezza (soprattutto dei dispositivi luminosi). E' possibile che molti incidenti derivino da questa colpevole noncuranza. Ecco un riassunto delle normative a questo riguardo.
Testo :
- Aree pedonali: le biciclette sono esenti dal divieto di ingresso, quindi possono circolare e sostera liberamente salvo specifiche restrizioni introdotte dai comuni - Gli automobilisti devono dare precedenza alle bici in corrispondenza degli attraversamenti ciclabili (salvo segnali semaforici). - Le bici devono essere dotati di campanello con suono di intensita' tale da poter essere percepito ad almeno 30 m di distanza. - Devono essere dotate di segnalazioni visive: Anteriormente di luci bianche o gialle orientate a norma di legge e aventi sufficiente luminosita' ( maggiore o eguale a 2 lux), Posteriormente di luce rossa ad alimentazione elettrica e di catadiottri rossi; inoltre, sui pedali devono essere applicati catadiottri gialli ed analoghi dispositivi devono essere applicati sui lati delle ruote - Chiunque circola con un velocipede cui manchi un dispositivo di segnalazione acustica o visiva e' soggetto al pagamento di una multa. - I ciclisti devono procedere in fila indiana e comunque mai affiancati in numero superiore a due; fuori dai centri abitati devono sempre procedere su unica fila, salvo che uno di essi sia minore di anni dieci e proceda sulla destra dell’altro. - Devono sempre reggere il manubrio almeno con una mano - I bambini possono essere trasportati solo con l' apposito seggiolino - Ai ciclisti e' vietato farsi trainare da altro veicolo. - I velocipedi devono transitare sulle piste loro riservate quando esistono, salvo il divieto per particolari categorie di essi. - Sono consentiti i rimorchi per velocipedi purché di dimensioni contenute (specificate dal CdS) . - Nel caso di attraversamento di carreggiate a traffico particolarmente intenso e, in generale, dove le circostanze lo richiedano, i ciclisti sono tenuti ad attraversare tenendo il veicolo a mano. - In ogni caso, i ciclisti devono segnalare tempestivamente, con il braccio, la manovra di svolta a sinistra, di svolta a destra e di fermata che intendono effettuare. - Da mezz’ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell’oscurità e di giorno, qualora le condizioni atmosferiche richiedano l’illuminazione, i velocipedi sprovvisti o mancanti degli appositi dispositivi di segnalazione visiva, non possono essere utilizzati, ma solamente condotti a mano.
Daniele Zamperini
Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285, aggiornato con d.l.vo 10 sett. 1993 n. 360 , D.P.R. 19 apr. 1994 n. 575, d.l.vo 4 giugno 1997 n. 143, legge 19 ott. 1998 n. 366, d.m. 22 dic. 1998 e successive modificazioni).
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