Le Regole dell' ECM
Categoria : medicina_legale
Data : 02 agosto 2015
Autore : admin
Intestazione :
Benche' siano in vigore da anni, non molti conoscono nel dettaglio le regole a cui deve soggiacere il sanitario che voglia essere in regola con le norme in vigore. Un breve prospetto basato su indicazioni specifiche fornite da COGEAPS (Ente delegato a questo specifico compito):
Testo :
- TUTTI i sanitari iscritti a Ordini o Collegi, anche se non esercitino la professione, sono tenuti all' aggiornamento, a pena di sanzioni disciplinari impartite dagli Ordini stessi - Fabbisogno Standard: 150 crediti nel triennio (media 50 annui, min 25, max 75) - I liberi professionisti non sono tenuti a rispettare i minimi-massimi annuali - Il fabbisogno del triennio puo' essere ridotto in base ad un eventuale eccesso di crediti acquisiti in precedenza - Il professionista deve comunicare, iscrivendosi ai corsi, la disciplina svolta e per cui si chiedono i crediti. La disciplina NON corrisponde alla specializzazione ma all' attivita' effettivamente esercitata. I medici competenti, ad esempio, iscrivendosi ad un Corso accreditato per medicina del lavoro, devono iscriversi segnalando tale attivita' anche senza essere specialisti perche' iscrivendosi come medici generici o altra disciplina i crediti non verrenbbero correttamente attribuiti. - Oltre alla Formazione Accreditata esiste la Formazione individuale (pubblicazioni, tutoraggio, autoformazione ecc.) che va autocertificata con le modalita' descritte appresso. - Crediti ottenuti all' estero: variabili a seconda della nazione, generalmente max il 50% del fabbisogno annuale. Gli attestati che non riportino ufficialmente i crediti, non sono utilizzabili. I medici dipendenti inoltrano le attestazioni al proprio Ente. - I liberi professionisti non sono tenuti al rispetto dei limiti min-max annuali; possono ottenere il 10% del fabbisogno attraverso autoformazione. (studio di riviste scientifiche, lettura libri e monografie). L' acquisizione di tali crediti va autocertificata dal professionista senza necessita' di test di valutazione. - Tutti i medici possono acquisite crediti con pubblicazione di articoli o libri secondo lo schema riportato appresso: Citazioni su riviste citate nel Citation Index - primo nome 3 crediti - altro nome 1.0 credito • Pubblicazioni su riviste non citate su C.I. ed atti di congressi nazionali o internazionali - primo nome 1.0 credito - altro nome 0.5 credito • Capitoli di libri e monografie - primo nome 2 crediti - altro nome 1 credito Il Professionista comunica tramite autocertificazione le attività di pubblicazione - Il Tutoraggio pre o post-laurea riconosce 4 crediti/mese (mese: minimo 16 gg anche non continuativi). I crediti acquisiti con il tutoraggio, calcolati insieme ai crediti ottenuti per docenza/pubblicazioni scientifiche/ricerche non possono superare il 60% dell’obbligo triennale individuale. Il Professionista comunica tramite certificazione rilasciata da ente presso cui ha svolto il tutoraggio e autocertificazione.
- Il Professionista può essere esonerato/esentato dall’obbligo formativo nei casi previsti dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua. L' esonero (generalmente per svolgimento di attivita' accademica) permette di continuare l' attivita' professionale; le esenzioni non permettono la continuazione dell' attivita'. Per registrare esoneri/esenzioni in banca dati Co.Ge.A.P.S., è necessario inviare al Back office o all’Ordine, Collegio e Associazione (se disponibili a farlo), il certificato di frequenza del Corso di formazione rilasciato dall'Ente presso cui si è svolto il corso o un'autocertificazione riportante denominazione Corso di formazione, Ente che ha erogato il Corso, eventuali CFU attribuiti, data di inizio e data di fine del corso frequentato .
- Le esenzioni permettono la decurtazione di 4 crediti / mese (di min. 16 gg) (aspettative, congedi ecc) limitatamente ai mesi in cui si e' sospesa l' attivita' professionale.
- Attraverso l' Ordine si puo' ottenere da Cogeaps l' attestazione dei crediti ottenuti nel triennio, e successiva certificazione degli stessi (da parte degll' Ordine).
Daniele Zamperini
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