Qualche volta i falsi professionisti non risarciscono i danni
Categoria : medicina_legale
Data : 25 settembre 2016
Autore : admin
Intestazione :
Se un falso dentista (magari un odontotecnico) combina un pasticcio, il cliente puo' essere risarcito solo se invoca la responsabilita' extracontrattuale: la responsabilita' contrattuale, essendo il contratto nullo, non puo' essere invocata. C'e' quindi la possibilita' di un negato risarcimento. Attenzione! (Cass. n 12996/2016)
Testo :
I fatti: molti anni fa (ma sono i tempi processuali italiani) un paziente, curato maldestramente da un dentista "abusivo", aveva subito un danno, per cui aveva richiesto risarcimento da inadempienza contrattuale. Non era stata avanzata richiesta di risalcimento per responsabilita' extracontrattuale. I magistrati hanno pero' rilevato la nullita' del contratto con il falso professionista. La nullitą del contratto, rilevabile di ufficio, comporta il rigetto delle pretese risarcitorie se non č stata avanzata domanda di responsabilitą extracontrattuale. Da cio derivava che, non essendoci stato un contratto valido, non puo' essere accolta la domanda di risarcimento per inadempienza del contratto stesso: "il divieto delle attivitą (di cure odontoiatriche) effettuate dall'odontotecnico elide in radice la configurabilitą di un inesatto adempimento di prestazioni, che la stessa legge inibisce proprio a tutela dell'interesse pubblico al possesso delle necessarie competenze tecniche".
In conclusione il poveretto, ingannato e rovinato da un valso dentista, pur avendo subito un chiaro "danno ingiusto", non potra' essere risarcito.
Daniele Zamperini
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