Il giudice non puo' sostituirsi ai periti per argomentare scientificamente
Categoria : medicina_legale
Data : 20 novembre 2016
Autore : admin
Intestazione :
Qualora il giudice non concordi con i periti, non puo' disattenderne le conclusioni sulla base della propria scienza personale (seppure ottenuta dalla lettura di testi scientifici) ma deve riconvocare il perito in contraddittorio o disporre nuova perizia (Cass. penale IV sez, n. 11631/2016)
Testo :
I fatti: Una ginecologa e un' ostetrica erano state condannate in seguito alla morte di un nascituro in seguito a complicanze nello svolgimento del parto.
Secondo i giudici di merito le due sanitarie non erano preparate ad affrontare l'evento e non si erano attivate tempestivamente alle prime avvisaglie delle complicazioni. Le parti avevano sottolineato che gia' il Tribunale aveva fatto uso, ai fini della decisione, di alcuni testi di formazione professionale per ginecologi ed ostetrici che pero' non erano stati acquisiti in contraddittorio affermando, sulla scorta degli stessi, che si era verificata una distocia di spalle (che pero' nessuno tra i consulenti e i periti nominati aveva prospettato).
La Corte d' Appello aveva confermato la sentenza ritenendo che il ricorso a testi scientifici diversi da quelli prospettati nelle relazioni peritali rappresentasse un potere-dovere del giudice che ritiene di discostarsi dalle conclusioni dei periti.
La Cassazione respingeva queste argomentazioni chiarendo che il giudice, libero di valutare tutti gli atti processuali e, quindi, anche gli esiti di una perizia, non puo', perche' peritus peritorum, disattendere una serie di concordi conclusioni provenienti da plurime fonti qualificate, sulla base della propria scienza personale, perché diversamente significherebbe sminuire e porre nel nulla la competenza altrui frutto di anni di studi specialisti.
Nel caso che il giudice dubiti delle conclusioni del perito ha due strade: a) convocarlo e, nel contraddittorio delle parti, porre tutte le domande finalizzate a dissipare i dubbi derivanti dalla perizia; b) ove tale strada non lo soddisfi, nominare un altro perito al quale, dopo aver evidenziato i punti critici e le parti non convincenti della prima perizia, sottoporre tutti i dubbi.
Nessuno tra i diversi e numerosi esperti sentiti nel giudizio aveva, tuttavia, espresso la diagnosi sostenuta invece dal giudice, che aveva su essa basata la propria decisione.
La sentenza veniva pertanto annullata anche agli effetti civili e rinviata per un nuovo esame alla Corte d'Appello.
Daniele Zamperini
|