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Depositare le pubblicazioni telematiche burocrazia inutile e dannosa

Data : 24 luglio 2004
Autore : admin

Pagina: 1 - obblighi

Sta creando notevole allarme la pubblicazione della Legge 15 aprile 2004, n. 106 "Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 27 aprile 2004 .
Tale legge, che dovrebbe entrare in vigore dopo sei mesi dalla sua pubblicazione (e quindi il 15 ottobre 2004) prevede che tutta la produzione di "documenti destinati all'uso pubblico e fruibili mediante la lettura, l'ascolto e la visione, qualunque sia il loro processo tecnico di produzione, di edizione o di diffusione" debba essere depositata presso le Biblioteche centrali di Roma e Firenze per creare un archivio accessibile al pubblico e conservare memoria di tutto cio' che venga pubblicato in Italia. Fino ad oggi l’obbligo di deposito legale riguardava solo ogni stampato da consegnare alle autorità in 5 copie come disposto dalla legge 374 del 1939.
La legge specifica che sono sottoposti all' obbligo di deposito:
" a) libri;
b) opuscoli;
c) pubblicazioni periodiche;
d) carte geografiche e topografiche;
e) atlanti;
f) grafica d'arte;
g) video d'artista;
h) manifesti;
i) musica a stampa;
l) microforme;
m) documenti fotografici;
n) documenti sonori e video;
o) film iscritti nel pubblico registro della cinematografia tenuto dalla Società italiana autori ed editori (SIAE);
p) soggetti, trattamenti e sceneggiature di film italiani ammessi alle provvidenze previste dall'articolo 20 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28;
q) documenti diffusi su supporto informatico;
r) documenti diffusi tramite rete informatica non rientranti nelle lettere da a) a q). "

E' da osservare come la lettera r) (a meno di tempestiva interpretazione "correttiva" da parte delle autorita') sia di contenuto "aperto" e illimitato, tale comprendere ogni sito web, ogni newsletter, perfino i documenti osceni, pornografici o, paradossalmente, illegali. Occorre, ovviamente, chiarire le ambiguita' della legge.



Pagina: 2 - regolamento

La legge prevede poi che venga pubblicato il regolamento d' attuazione entro il 15/10. E' possibile che, in questa sede, vengano apportate puntualizzazioni interpretative sostanziali. In mancanza di modifiche chiunque abbia un sito internet con informazioni a disposizione del pubblico dovrà inviarne copia alle due biblioteche centrali pena una multa fino a 1500 euro.
Ma come depositare i documenti? Bastera' inviarne copia per via telematica o saranno necessari metodi diversi (dischetti, stampe cartacee ecc.) magari gravati di tasse o balzelli vari?
Infatti e' prevedibile che le due Biblioteche centrali verranno sommerse da una massa enorme di dati, da conservare e catalogare, con enorme perdita di tempo e costi certamente non indifferenti, che potrebbero essere messi a carico degli utenti. Infatti l' art. 2, comma 2, prevede che " Dalla predetta disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ".

Fortunatamente l' art. 5 prevede che il regolamento di attuazione possa disciplinare anche " i casi di esonero totale o parziale dal deposito dei documenti". C'e' da sperare, quindi, in un tempestivo "ravvedimento" da parte dei nostri legislatori.

Daniele Zamperini




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