Il mestolo di legno? Arma impropria...
Categoria : medicina_legale
Data : 14 ottobre 2018
Autore : admin
Intestazione :
Mentre un tempo non lontano la "cucchiarella" di legno costituiva l' arma con cui le mamme minacciavano di sculacciare i bambini un po' discoli, oggi la situazione e' cambiata: per la Cassazione si tratta di un' "arma impropria". E la questione non e' da poco, perche' puo' costituire aggravante a norma dell' art. 585 del codice penale. (Cass. n. 21316/2018).
Testo :
I fatti: un uomo si era impossessato con violenza del denaro e del cellulare di una donna con l' aggravante di aver colpito la donna con un mestolo di legno di 30 cm.
Condannato a 2 anni e tre mesi piu' un' ammenda di 950 euro, l' uomo ricorreva in Cassazione contestando l' aggravante ex art. 585 c.p. in quanto il mestolo da cucina non rientrava a suo dire tra le armi improprie. Le caratteristiche dell' arma impropria dovrebbero rispondere a due requisiti: "1) uno di tipo naturalistico costituito dall'attitudine all'offesa; 2) l'altro di carattere normativo caratterizzato dal divieto di porto senza giustificato motivo". Il primo requisito "può escludersi (sostiene il ricorrente) quando facendo ricorso alle massime di comune esperienza si accerti che lo strumento sia stato usato per scopi diversi dall'offesa e che la lesione dello stesso eventualmente prodotta possa derivare anche da un colpo inferto a mani nude".
La Cassazione respingeva il ricorso. Infatti, si ricorda, "si devono considerare 'armi improprie' tutti gli strumenti che, nelle particolari circostanze di tempo e di luogo, possono essere utilizzati per l'offesa alla persona; né agli stessi fini rileva che si tratti di un uso momentaneo ed occasionale dello strumento atto ad offendere, poiché per la configurabilità dell'aggravante non si richiede che concorra la contravvenzione di cui all'art. 4 della legge n. 110/75".
In altre parole "per arma impropria deve intendersi qualsiasi oggetto anche di uso comune e privo di apparente idoneità all'offesa che sia in concreto utilizzato per procurare lesioni personali, giacchè il porto dell'oggetto cessa di essere giustificato nel momento in cui viene meno il collegamento immediato con la sua funzione per essere utilizzato come arma" (cfr. tra le altre Cass. n. 49517/2013).
Per cui, concludono i giudici, "indifferente, dunque, è il giudizio astratto di intrinseca pericolosità-offensività dell'oggetto, mentre assume rilevanza il concreto utilizzo che dello strumento viene fatto e che ne comporta un mutamento funzionale, attraendolo nell'orbita delle armi improprie".
La condanna veniva confermata.
Chissa' se anche la semplice minaccia col mestolo in mano potra' configurare aggressione o minaccia a mano armata.... Tempi duri per le mamme un po' troppo autoritarie!
Daniele Zamperini
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