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NON E’ DOVUTO IL BOLLO NELLE COMUNICAZIONI DI SOSTITUZIONE DIRETTE ALLA ASL

Categoria : professione
Data : 30 luglio 1999
Autore : admin

Intestazione :

R. M. n. 392178 in data 20 aprile 1993 – Dir. TT. AA.
OGGETTO: Bollo – Agevolazioni ed esenzioni – Dichiarazione della nomina del sostituto da parte del medico di base – Trasmissione alla Usl competente sotto forma di comunicazione – Esenzione.
(D.P.R. n. 624/1972, Tar. All. A)



Testo :

“La regione Lombardia, Servizio legale della Giunta Regionale,
ha chiesto di conoscere il trattamento fiscale, relativo all’imposta di bollo, delle dichiarazioni contenenti la nomina del sostituto che i medici generici devono trasmettere alla Usl competente, quando si assentano dal servizio per un periodo superiore ai tre giorni.
Al riguardo si osserva che l’art.2 della Nuova Tariffa approvata con decreto 20 agosto 1992, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 prevede l’assoggettamento al tributo per le scritture private contenenti convenzioni o dichiarazioni anche unilaterali con le quali si creano, si modificano, si estinguono, si accertano o si documentano rapporti giuridici di ogni specie.
Tuttavia il successivo art.24 della stessa Tariffa consente la redazione di dette scritture private senza pagamento del bollo se queste assumono la forma di corrispondenza.
Ciò premesso, si ritiene che le “comunicazioni” trasmesse alle UU.SS.LL. redatte sotto forma di corrispondenza e non concernenti richieste di emanazione di un provvedimento amministrativo, il rilascio di copie, estratti e simili, possono essere redatti in carta libera ai sensi del citato art.24 della Tariffa.
In caso contrario, ove non sia consentita la presentazione delle comunicazioni in forma epistolare le stesse, quali scritture provate, vengono attratte nel campo di applicazione dell’art.2 della stessa Tariffa”.



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stampato il 23/11/2024 alle ore 22:50:05