Niente cumulo tra risarcimento e sussidi di invalidita'
Categoria : medicina_legale
Data : 04 novembre 2018
Autore : admin
Intestazione :
Al risarcimento dovuto per colpa medica va sottratto quanto ottenuto dall' INPS ad esempio per indennita' di accompagnamento. (Cass. 12567/2018)
Testo :
Una coppia di genitori chiedevano il risarcimento verso due medici per danni da parto subiti dal loro figlio, sano durante la gestazione.
I giudici di merito accoglievano la domanda liquidando il danno derivante agli attori e al bambino. La decisione veniva confermata dalla Corte d'Appello.
Si ricorreva alla Cassazione per dirimere un contrasto giurisprudenziale sulla cumulabilita' dell' indennita' di accompagnamento e le altre provvidenze fornite dal servizio pubblico con l' entita' complessiva stabilita in Tribunale. Dall' ammontare del danno subito dal neonato andava sottratto il valore capitalizzato della indennità di accompagnamento erogata al minore dall'Inps?
Un primo indirizzo giurisprudenziale sostiene la cumulabilità dell'indennità di accompagnamento con il risarcimento del danno ritenendo che tale erogazione si basi su un titolo diverso rispetto all'atto illecito e non abbia finalità risarcitoria. Un altro orientamento, invece, ritiene che nella liquidazione del danno patrimoniale il giudice debba detrarre dal credito risarcitorio il beneficio spettante alla vittima a titolo di indennità di accompagnamento. In questo senso viene rilevato che tale emolumento elimina in parte il danno risarcibile poiché "qualsiasi emolumento previdenziale o indennitario può incidere sulla liquidazione del danno aquiliano, se la sua erogazione è intesa a sollevare la vittima dallo stato di bisogno derivante dall'illecito"
Le Sezioni Unite della Cassazione hanno affrontato il tema da un lato piu' generale, la "compensatio lucri cum damno".
I giudici hanno spiegato che, ove l'atto dannoso porti, accanto al danno, un vantaggio, quest'ultimo dovrà essere calcolato in diminuzione dell'entità del risarcimento, sulla base del concetto che il danno non deve essere fonte di lucro e il risarcimento non puo' condurre ad un arricchimento ingiustificato del danneggiato.
Il risarcimento quindi deve coprire tutto il danno cagionato, ma non può oltrepassarlo.
La Cassazione ha valutato l' aspetto che i limiti entro i quali la compensatio può trovare applicazione, sono controversi soprattutto là dove il vantaggio acquisito al patrimonio del danneggiato in connessione con il fatto illecito derivi da un titolo diverso e vi siano due soggetti obbligati, appunto sulla base di fonti differenti.
Nel caso in oggetto coesistono due aspetti: da un lato la responsabilita' dei sanitaro e dell' Ospedale, da cui discende l'obbligo di risarcire il danno subito dal minore, consistente nelle spese da sostenere per l'assistenza personale vita natural durante, dall' altro lato la legislazione statale di assistenza sociale, la quale, attraverso l'indennità di accompagnamento erogata dall'Inps, assicura a quel minore vittima di lesioni personali una forma di sostegno e di sussidio anche quando l'invalidità dipenda dalla responsabilità di terzi.
In questa incerta situazione i giudici hanno considerato che l'indennità di accompagnamento (legge n. 18/1980) abbia una finalità solidaristica e assistenziale erogata dallo Stato nell' interesse di tutta la collettivita' tuttavia il computo del beneficio, ai fini dell'operazione di corretta stima del danno, non e' escluso dallo spirito di solidaristica che lo anima, valutando le specifiche condizioni: che il vantaggio abbia la funzione di rimuovere le conseguenze prodottesi nel patrimonio del danneggiato per effetto dell'illecito, e che sia legislativamente previsto un meccanismo di riequilibrio idoneo ad assicurare che il responsabile dell'evento dannoso sia collateralmente obbligato a restituire all'amministrazione pubblica l'importo corrispondente al beneficio da questa erogato all'assistito.
Nella situazione in oggetto va applicato lo scomputo da compensatio, con la sottrazione, dall'ammontare del risarcimento civile, di quanto ottenuto attraverso l' indennita' di accompagnamento. Infatti l'indennita' di accompagnamento e' volta a fronteggiare e a compensare direttamente (non mediatamente) il medesimo pregiudizio patrimoniale causato dall'illecito.
In sostanza l' indennita' di accompagnamento assume la valenza di un anticipo, per ragioni di solidarietà sociale ed in presenza della lesione di interessi primari costituzionalmente protetti, della somma che potrà essere ottenuta dal terzo a titolo di risarcimento del danno. Inoltre l' ufficio pubblico (INPS) puo', in base all' art. 41 della legge n. 183 del 2010, recuperare dal terzo responsabile quanto corrisposto al proprio assistito per cui viene impedito ex lege al danneggiato di cumulare, per lo stesso danno, la somma già riscossa a titolo di beneficio assistenziale con l'intero importo del risarcimento.
Dal risarcimento civile va quindi defalcato quanto gia' ottenuto attraverso l' indennita' di accompagnamento.
Daniele Zamperini
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