Micropermanenti: puo' bastare il riscontro obiettivo
Categoria : medicina_legale
Data : 06 maggio 2019
Autore : admin
Intestazione :
Il danno provocato da microlesioni permanenti a seguito di sinistro stradale va risarcito anche in assenza di esami strumentali (es. radiografia e TAC) se riscontrabili obiettivamente. Le modifiche sono state introdotte dal decreto legge "Cresci Italia" (Cass. Civ. n. 5820/2019).
Testo :
I fatti: In seguito a sinistro stradale il Giudice di merito, dopo CTU, aveva accertato la totale responsabilità del sinistro e disposto il risarcimento per la vittima.
Il CTU aveva accertato un danno permanente del 2% in seguito al cosiddetto "colpo di frusta".
In appello la sentenza veniva riformata e la vittima otteneva il riconoscimento delle spese mediche ma le veniva negato il ristoro del danno biologico permanente in quanto le lesioni erano state accertate solo clinicamente e mancava l'accertamento strumentale.
Contro questa decisione l' interessata ricorreva in Cassazione contestando che il danno biologico permanente ove accertato in sede di visita medico legale va risarcito anche in assenza di esami strumentali. Infatti, sosteneva l' interessata, vi sono malattie e menomazioni che, pur prestandosi ad un riscontro clinico, obiettivato dall'esperto medico legale, non si prestano per loro natura ad un riscontro strumentale.
La Cassazione accettava la tesi avallando la risarcibilita' delle microlesioni accertate mediante riscontro clinico o visivo, ma che non siano accertabili strumentalmente.
I giudici si richiamano a quanto stabilito dalla L. n. 27/2012, di conversione del c.d. Decreto "Cresci Italia" (D.L. n. 1/2012), nonché alla giurisprudenza, anche costituzionale, che ha interpretato negli anni la normativa.
In particolare, con i commi 3-ter e 3-quater dell'art. 32, la L. n. 27/2012 ha introdotto due previsioni che hanno inciso direttamente sui criteri di accertamento del danno alla persona che sia derivato da sinistri stradali e che abbia prodotto postumi permanenti in misura non superiore al 9% della complessiva validità dell'individuo.
Malgrado i contrasti in materia i giudici concludevano che non e' indispensabile l'accertamento clinico strumentale
Il rigore che il legislatore del 2012 ha dimostrato di voler esigere, si legge in sentenza, non può essere inteso nel senso che la prova della lesione deve essere fornita esclusivamente con l'accertamento clinico strumentale.
E' sempre e soltanto l'accertamento medico legale a stabilire se la lesione sussista e quale percentuale sia ad essa ricollegabile. Tale accertamento medico, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata, non puo' essere imbrigliato con un vincolo probatorio, in quanto il diritto alla salute e' un diritto fondamentale garantito dalla Costituzione e la limitazione della prova della lesione non può che essere conforme a criteri di ragionevolezza.
Quindi la liquidazione del danno biologico, sia temporaneo che permanente, e' legato a un rigoroso riscontro obiettivo in rapporto alla singola patologia. L' espressione "suscettibile di accertamento medico legale" significa che il danno biologico, per poter essere risarcito, deve essere obiettivamente sussistente e rilevabile sulla base di una corretta criteriologia medico legale.
Sono percio' risarcibili i danni i cui postumi non siano "visibili", ovvero non siano suscettibili di accertamenti "strumentali", a condizione che l'esistenza di essi possa affermarsi sulla base di una ineccepibile e scientificamente inappuntabile criteriologia medico legate.
Nel caso in oggetto il CTU aveva evidenziato di aver accertato la patologia a carico del rachide non con i riscontri strumentali ma con riscontri clinici (visivi).
La sentenza d' Appello veniva percio' cassata e rinviata per verificare se l'invalidità permanente lamentata dalla ricorrente fosse o no comprovata sulla base di criteri oggettivi o se, in concreto, la patologia dedotta sia suscettibile di riscontro oggettivo soltanto attraverso l'esame clinico strumentale.
Daniele Zamperini
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