Vai a Pillole.org
Cassazione e primo certificato medico per indennita' di accompagnamento

Categoria : medicina_legale
Data : 24 novembre 2019
Autore : admin

Intestazione :

L’INPS e’ dovuta recedere da alcune sue rigide posizioni del passato a seguito di alcune pronunce della Cassazione. In particolare l’ indennita’ di accompagnamento puo’ essere riconosciuta senza contestazione anche se il certificato medico telematico non riporta l’ apposito segno di spunta
(Cass. n. 24896 del 4 ottobre 2019 e n. 25804 del 14 ottobre 2019, messaggio INPS n. 3883 del 25 ottobre 2019).



Testo :

Da tempo si verificava una situazione conflittuale tra le disposizioni INPS e numerose Commissioni di Invalidita’ che ne eccepivano la regolarita’.
Infatti il certificato iniziale (quello compilato dal Medico di Famiglia) richiedeva al medico compilatore il segno di spunta sulla dizione “persona impossibilitata a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore - ovvero -persona che necessita di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita”.
In mancanza di questa spunta (ammoniva l’ INPS per iscritto l’ INPS) le Commissioni non potevano concedere l’ indennita’ di accompagnamento o, nel caso la concedessero, la concessione andava impugnata in sede di ricorso.

Non sappiamo quanti soggetti meritevoli della concessione siano stati invece estromessi in base a questa discutibile disposizione.

Perche’ discutibile?
- Per motivi concettuali: attribuire il valore di elemento probatorio e di certezza alla decisione del medico di famiglia eliminava di fatto la possibilita’ di esercitare – da parte delle Commissioni, i compiti valutativi attribuiti loro dalla legge.
- Per motivi pratici: come escludere che nel tempo intercorso tra la presentazione della domanda e la visita della commissione non si sia verificato un aggravamento delle condizioni di salute?

Numerose Commissioni (ma non tutte) hanno optato per il concetto di “valutare il diritto in base unicamente alle condizioni sanitarie rilevabili alla visita”, senza preclusioni quanto meno improprie. Succedeva pero’ che l’ INPS presentasse ricorso in Tribunale per carenza di domanda amministrativa, con esiti che non siamo in grado di quantificare.

Ora e’ intervenuta la Cassazione che, nelle ordinanze sopracitate ha ribadito che " il requisito di proponibilità della domanda di accertamento delle condizioni sanitarie per ottenere l'indennità di accompagnamento è soddisfatto dalla presentazione della domanda di invalidità civile, con allegata la certificazione medica attestante la natura delle infermità; il giudizio di invalidità derivante dal quadro patologico rappresentato dall'istante è valutazione rimessa alla Commissione medica incaricata del relativo accertamento", questo perché "l'art. 20, comma 3, d.l. n. 78 del 2009 (...) attribuisce all'INPS l'individuazione delle modalità concrete di presentazione delle istanze, non anche l'individuazione del contenuto delle domande."

Insomma l’ INPS deve curare il regolare inoltro delle domande ma non puo’, al di fuori delle Commissioni preposte, valutarne i contenuti o porre preclusioni sul contenuto delle stesse.

Il messaggio dell’ INPS non puo’ che ribadire tali concetti e precisa che se il certificato medico introduttivo "è carente del segno di spunta sulla qualificazione sanitaria - persona impossibilitata a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore - ovvero -persona che necessita di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita- o nel caso in cui il segno di spunta sia negativo" il funzionario che difende dell'Istituto non deve sollevare l'eccezione d'improponibilità per carenza di domanda amministrativa, né può formulare il proprio dissenso nei confronti della perizia definitiva del C.T.U nominato.”

Inoltre i funzionari tenuti alla liquidazione dell'indennità di accompagnamento dovranno, dopo il decreto di omologa, pagare detta prestazione rispettando le modalità di decorrenza indicate nel provvedimento.

Daniele Zamperini



STAMPACHIUDI
info@pillole.org | Pillole.org
© Pillole.org 2024 Pillole Reg. T. di Roma 2/06
stampato il 22/11/2024 alle ore 21:54:45