I domiciliari ristretti impediscono i rapporti con la fidanzata
Categoria : medicina_legale
Data : 26 gennaio 2020
Autore : admin
Intestazione :
I soggetti sottoposti agli arresti domiciliari con divieto di comunicare con persone diverse dai conviventi non possono ricevere visite della fidanzata, neanche per intrattenere rapporti sessuali e affettivi. (Cass. N. 10657/2019)
Testo :
Un soggetto era stato condannato agli arresti domiciliari, con la disposizione aggiuntiva del divieto di comunicare con soggetti con lui conviventi. Il reo aveva presentato appello contro questa misura aggiuntiva disposta con ordinanza dal giudice di secondo grado al Tribunale del Riesame. Nel ricorso il cautelato sosteneva che Il ricorso si basava su un supposto vizio di legge e di motivazione in quanto che norme internazionali riconoscono al soggetto ristretto il diritto di coltivare relazioni affettive. La Cassazione pero’ respingeva il ricorso in quanto Il diritto di coltivare relazioni affettive non vale per le misure cautelari.
Nella sentenza si precisa che "gli artt. 15 e 28 della legge di ordinamento penitenziario - che danno attuazione ai precetti costituzionali di cui agli artt. 27, comma 3, e 29 Cost. ed esprimono il medesimo affiato dei documenti internazionali evocati dal ricorrente -, non sono suscettibili di travaso nella diversa materia delle misure cautelari personali, posto che queste rispondono a finalità ed a modalità attuative diverse rispetto a quelle che informano l'esecuzione della pena."
Infatti il comma 2 dell'art 284 c.p.p, che disciplina gli arresti domiciliari e attribuisce al giudice la possibilità di imporre "limiti o divieti alla facoltà dell'imputato di comunicare con persone diverse da quelle che con lui coabitano o che lo assistono" - "deve essere interpretata come sintomo della voluntas legis di escludere che tale preteso diritto sia bilanciabile con le esigenze cautelari sottese alla restrizione preventiva della liberta’ personale…”
La misura con cui il giudice dispone il divieto di comunicare con persone diverse da quelle con cui il soggetto sottoposto a misure cautelari coabita o e’ assistito, risponde quindi a precise esigenze di natura processuale e preventiva, essenzialmente nella necessita’ di evitare la commissione di ulteriori reati da parte del soggetto sottoposto alla misura cautelare domiciliare.
Daniele Zamperini
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