Stalking condominale: lecito incastrare i vicini con i video?
Categoria : medicina_legale
Data : 01 novembre 2020
Autore : admin
Intestazione :
Sono lecite le videoriprese se eseguite in spazi pubblici, aperti al pubblico o anche nelle pertinenze di un'abitazione non protette dalla vista degli estranei (Cass. 17346/2020)[b]
Testo :
Due coniugi erano stati condannati per stalking e atti persecutori verso un condomino al punto da indurlo a trasferirsi ad altro indirizzo: avevano occupato un'area comune con il loro camper, lo avevano ingiuriato e minacciato gravemente addirittura avevano tentato di investirlo con l'auto. Prima di trasferirsi pero’ la vittima aveva assunto un investigatore che aveva ripreso le condotte persecutorie dei vicini riportandole su un dvd. Su questa base la Corte d’ appello aveva condannato i persecutori a sette mesi di reclusione e al risarcimento dei danni.
Gli imputati hanno presentato ricorso in Cassazione contro l’ intercettazione posta in essere dal vicino nei loro confronti, e contestando la condanna perche’ fondata su prove inutilizzabili e illecite, rappresentate da video registrazioni in luoghi di privata dimora.
La Cassazione invece confermava la legittimita’ delle riprese video: "le videoregistrazioni in luoghi privati ovvero aperti ed esposti al pubblico, non effettuate nell'ambito di un procedimento penale, vanno incluse nella categoria di "documenti" di cui all'art 234 cod. proc. pen., mentre, se eseguite dalla polizia giudiziaria, anche d'iniziativa, vanno incluse nella categoria delle prove atipiche, soggette alla disciplina dettata dall'art. 189 cod. proc. pen. e, trattandosi della documentazione di attività investigativa non ripetibile, possono essere allegate al relativo verbale e inserite nel fascicolo del dibattimento."
Inoltre non si realizza il reato di cui all'art. 615 bis (che punisce le interferenze illecite nella vita privata) per l'utilizzo di sistemi di video ripresa a distanza se detti strumenti captano solo quanto accade in spazi che, pur essendo di pertinenza di una privata abitazione, di fatto non sono protetti dalla vista degli estranei.
Daniele Zamperini
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