Il consenso al sesso non puo’ essere quasi mai presunto
Categoria : medicina_legale
Data : 06 giugno 2023
Autore : admin
Intestazione :
In tema di violenza sessuale, la mancanza di dissenso manifesto non equivale a consenso presunto. Cass. n. 11770/2023
Testo :
I fatti: Un uomo era stato condannato dai Tribunali di merito per maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale in danno della moglie.
L’ uomo ricorreva in Cassazione che pero’ respingeva il ricorso dichiarandolo inammissibile.
L'uomo era ricorso in Cassazione lamentando travisamento circa le dichiarazioni testimoniali e incertezze della parte civile nella collocazione temporale dell'episodio. In particolare lamentava la mancanza di un dissenso manifesto, con conseguente possibilità di configurare un "consenso presunto".
Per gli Ermellini, il ricorso non superava neppure lo scrutinio di ammissibilità, venendo respinto “a priori” risolvendosi nella censura del merito delle valutazioni espresse dalla Corte territoriale e nella prospettazione di una rilettura più favorevole delle risultanze medesime, preclusa in sede di legittimità.
Circa l’ aspetto del "consenso presunto" la Corte si riportava a sentenze precedenti ( Cass. n. 17676/2018) sottolineando quanto emerso all'esito dell'istruttoria (vessazioni subite dalla donna e conseguenti ricadute sul piano dei rapporti sessuali tra i coniugi): "in tema di violenza sessuale, il mancato dissenso ai rapporti sessuali con il proprio coniuge, in costanza di convivenza, non ha valore scriminante quando sia provato che la parte offesa abbia subito tali rapporti per le violenze e le minacce ripetutamente poste in essere nei suoi confronti, con conseguente compressione della sua capacità di reazione per timore di conseguenze ancor più pregiudizievoli, dovendo, in tal caso, essere ritenuta sussistente la piena consapevolezza dell'autore delle violenze del rifiuto, seppur implicito, ai congiungimenti carnali".
Troppo complesso un commento su questi aspetti che, seppure pacifici in linea di principio, sono particolarmente ostici da valutarsi nel singolo caso. Preferiamo lasciare ai lettori le considerazioni in merito.
Daniele Zamperini
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