Oltraggio a pubblico ufficiale: vale solo alla presenza di "civili"
Categoria : professione
Data : 05 luglio 2023
Autore : admin
Intestazione :
L'offesa all'onore ed al prestigio del pubblico ufficiale, per essere perseguibile, deve avvenire alla presenza di almeno due persone estranee alla PA (Cass. n. 18834/2023)
Testo :
I Fatti: Un uomo era stato condannato dalle Corti di merito per il reato di oltraggio a Pubblico Ufficiale. Va ricordato che il reato deve avvenire alla presenza di almeno due persone; questa pluralita’ non deve comprendere soggetti presenti per lo svolgimento del Pubblico Ufficio.
L’ uomo ricorreva in Cassazione sostenendo l'insussistenza del reato essendo il fatto avvenuto alla presenza di soli pubblici ufficiali.
La Cassazione ha accolto il ricorso annullando la condanna.
Infatti, sottolinea la Corte, " in tema di oltraggio, l'offesa all'onore ed al prestigio del pubblico ufficiale deve avvenire alla presenza di almeno due persone, tra le quali non possono computarsi quei soggetti che, pur non direttamente attinti dall'offesa, assistano alla stessa nello svolgimento delle loro funzioni, essendo integrato il requisito della pluralità di persone unicamente da persone estranee alla pubblica amministrazione (ossia dai "civili"), ovvero da persone che, pur rivestendo la qualifica di pubblico ufficiale, siano presenti in quel determinato contesto spazio-temporale non per lo stesso motivo d'ufficio in relazione al quale la condotta oltraggiosa sia posta in essere dall'agente"
In altre parole, non possono contarsi coloro che siano presenti e assistano all'offesa nello svolgimento delle loro funzioni, essendo necessario che siano estranee alla pubblica amministrazione (ossia "civili"), oppure che, pur trattandosi di P.U. non siano presenti al fatto in quanto coinvolti nello stesso motivo d'ufficio ma per motivi indipendenti.
Commento personale: pur avendo il sottoscritto prestato opera professionale in diversi organismi collegiali, di cui facevano parte diversi e talora numerosi professionisti (come ad esempio diverse Commissioni Mediche), devo ammettere di non aver mai puntualizzato questo aspetto.
Pensavo che, in caso di offese o oltraggi da parte di utenti o di estranei, la numerosita’ dei presenti fornisse una sufficiente garanzia di veridicita’ testimoniale, ma ora devo tener conto che cio’ non basta: e’ necessario poter disporre, a portata di voce, di soggetti “esterni”, altrimenti l’ utente sara’ libero di offendere, verbalmente, senza timore di conseguenze. Ne posso capire la ragione, tuttavia…
Daniele Zamperini
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