L'OPINIONE SU... onorario per i certificati di morte
Categoria : professione
Data : 14 gennaio 2024
Autore : admin
Intestazione :
Sono un medico di famiglia. Sono stato chiamato dai familiari di un mio paziente deceduto in casa per constatare il decesso e stilarne i certificati. Mi hanno pero’ contestato allorche’ ho chiesto loro un onorario. Hanno ragione? Eppure i decreti sui LEA non inseriscono questi certificati tra quelli gratuiti.
Testo :
Vanno considerate le circostanze dell’evento. Per quanto riguarda genericamente la stesura del certificato, generalmente hanno ragione i pazienti.
Questo perche’ la Legge pone appunto a carico del medico la “denuncia” del decesso, che deve essere fatta dal medico all’ autorita’ sanitaria. Si tratta quindi di una “denuncia obbligatoria” di un evento interessante la salute pubblica. Le leggi e i decreti sui LEA non li riportano specificamente in quanto non si riferiscono alle prestazioni obbligatorie per legge, ma alle certificazioni rilasciate e richieste per uso dell’assistito.
Il fatto che per prassi il certificato venga poi inoltrato allle Autorita’ non dal medico ma da altri soggetti (le Pompe Funebri) non e’ rilevante, in quanto questi vengono ad essere semplici intermediari, come dei “postini”. Va tenuto conto anche che il cliente-committente della certificazione non e’ il paziente deceduto o i suoi familiari ne’ l’ Agenzia Funebre (per cui non e’ lecito esigere da essi un pagamento) ma l’ Autorita’ Sanitaria.
Siccome ci sono state parecchie diatribe sull’ argomento, la Circolare 4/E/05 dell' Agenzia delle Entrate, avente per argomento l' applicazione dell' IVA sui certificati di tipo medico- legale, ha poi chiuso il discorso confermando la gratuita' del certificato di morte.
Possono esserci pero’ casi particolari che fanno eccezione: Ad esempio accessi domiciliari in giorno festivo o notturno, o in genere in circostanze in cui il medico non e’ in servizio.
Questo perche’ l’ onorario, che non puo’ (come illustrato sopra) essere richiesto per la stesura del certificato (che, ripetiamo, costituisce una denuncia obbligatoria rivolta all’autorita’ sanitaria e quindi e’ gratuito) verrebbe invece richiesto per il pagamento di una prestazione sanitaria (accesso domiciliare e visita medica del corpo) richiesta ed effettuata in una circostanza in cui il medico di famiglia opera in condizione libero-professionale.
Va stilata la regolare ricevuta fiscale e la motivazione deve essere chiaramente specificata (accesso domiciliare in regime libero-professionale ecc…).
Questa motivazione, ovviamente, non puo’ essere addotta allorche’ i familiari si siano rivolti per la visita (e la certificazione) ad un sanitario in stato di servizio (ad es. la domenica da medico di Continuita’ Assistenziale).
Daniele Zamperini
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