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L'OPINIONE SU... constatazione e orario di morte

Categoria : professione
Data : 04 febbraio 2024
Autore : admin

Intestazione :

Sono un medico di famiglia.
Sono stato chiamato a casa di un paziente deceduto per cause certamente naturali in mia assenza. Ma come posso compilare il certificato di constatazione di decesso (che comprende anche l’orario di morte) se io non ho assistito? Posso far riferimento nel certificato a quanto riferito dai famigliari?



Testo :

Innanzitutto va sottolineato che, qualora un medico venga chiamato a constatare la morte di una persona, egli non deve affidarsi a quanto riferitogli da terzi, ma deve visitare personalmente la salma per verificarne l’ effettivo decesso in quanto, prima del suo verdetto, la morte e’ soltanto “presunta”.

Diverse prununce giurisprudenziali hanno attribuito la fattispecie di reato (dal falso all’ omissione di atti d’ ufficio) all’ atto di certificare un decesso senza visita del corpo.

La normativa dispone poi che il certificato di constatazione del decesso debba sempre indicare, a norma di legge, il luogo, la data e l’ora in forma non equivoca e precisa.
Non e’ obbligatorio riportare in tale circostanza la diagnosi di morte, anche se sarebbe preferibile farlo.

Come abbiamo gia’ esposto in altre occasioni, il certificato di constatazione di decesso resta valido e regolare anche se il medico, come spesso avviene, venga chiamato solo in un momento successivo trovando il paziente gia’ deceduto.
E’ stato chiarito dalla circ. 24.6.93 n. 24 Min. Sanita', G.U. n. 158 del 3.7.93 che il medico non debba essere obbligatoriamente presente nel momento del decesso, tuttavia egli deve specificarne l’ orario esatto in termini precisi e non equivoci (possono insorgere ad esempio problemi legati a questioni ereditarie).

E’ evidente che il medico dovra’ quindi ricostruire l’ ora basandosi sulle sue conoscenze tanatologiche e professionali (ad es. la temperatura corporea, la rigidita’ del corpo ecc.).

In ogni caso nei certificati di constatazione di decesso (e, aggiungiamo, sul successivo modulo ISTAT) vanno eliminate tutte le formule dubitative o i riferimenti a quanto riferito da terzi, in quanto la legge non consente tali elementi.

Daniele Zamperini



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stampato il 24/11/2024 alle ore 06:01:54