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Semplificate alcune norme fiscali per gli studi medici associati

Categoria : professione
Data : 07 settembre 2024
Autore : admin

Intestazione :

Nel caso di studio medico associato, le spese comuni per la gestione dell'attività sono esenti Iva.
L’associazione potrà ripartire le spese necessarie all’organizzazione della sede di lavoro in esenzione di imposta.



Testo :

La questione e’ stata posta all’ Agenzia da un’ associazione di quattro medici di medicina generale che operano nell'ambito della “assistenza primaria”, secondo le norme dell'articolo 40 del Dpr 270/2000 e dell'accordo collettivo nazionale della medicina generale del 22 marzo 2005.
Il Gruppo chiede se può fruire dell’esenzione Iva per le spese sostenute per la gestione comune, nel momento in cui saranno ripartite pro quota.

L’Agenzia ricorda che la norma che prevede l’esenzione Iva per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei consorziati o soci da consorzi è stata emanata in recepimento della direttiva comunitaria che ha introdotto l’esenzione Iva per “le prestazioni di servizi effettuate da associazioni autonome di persone che esercitano un'attività esente o per la quale non hanno la qualità di soggetti passivi, al fine di rendere ai loro membri i servizi direttamente necessari all'esercizio di tale attività, quando tali associazioni si limitano ad esigere dai loro membri l'esatto rimborso della parte delle spese comuni loro spettante, a condizione che questa esenzione non possa provocare distorsioni della concorrenza” (direttiva 2006/211/CE).

Le spese comuni, come quelle relative all’assicurazione, manutenzione, pulizia, segreteria, possono quindi beneficiare del regime di esenzione dall'Iva (articolo 10, comma 2 del Dpr n. 633/1972).

In conclusione l’Agenzia ritiene che la misura di favore stabilita per i consorzi possa valere anche per le associazioni di medici.
Di conseguenza la ripartizione delle spese di gestione comuni, necessarie allo svolgimento dell’attività, non sarà assoggettata all’Iva.

Daniele Zamperini



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stampato il 01/09/2024 alle ore 04:19:26