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Comunicazione elettronica "arma impropria" (parte 2) Ingiuria

Categoria : professione
Data : 02 dicembre 2024
Autore : admin

Intestazione :

(Segue dalla Parte 1)
Le due fattispecie illecite più rilevanti sono l'ingiuria e la diffamazione



Testo :

Non v'è dubbio che gli illeciti più diffusi nell'ambito delle comunicazioni elettroniche, anche per come ampliatesi con il mondo dei social, siano costituiti dalle fattispecie dell'ingiuria e della diffamazione.
Ora parliamo dell' ingiuria via Web

Spesso, il danneggiato “scomoda” anche il reato di calunnia, ma in realtà il riferimento non è corretto, in quanto la calunnia necessita, per la sua configurazione, di una accusa (di aver commesso un reato) contenuta in una denuncia o querela presentata all'Autorità, non essendo invece sufficiente un'accusa mossa mediante una mera comunicazione elettronica indirizzata ad uno o più soggetti.
Peraltro, a decorrere dal febbraio 2016, è divenuto non corretto anche il riferimento al “reato” di ingiuria, in quanto il Legislatore, con l'art. 1 del D. Lgs. n. 7/2016, ha abrogato l'art. 594 c.p. e, quindi, ha depenalizzato la fattispecie dell'ingiuria.
Attualmente, quindi, “l'offensore” non può più essere “querelato” per ingiuria e processato in sede penale, poiché non v'è più il correlativo reato.
L'offeso potrà soltanto citare l'offensore in un giudizio civile ed all'esito del processo, se sarà riuscito a provare la condotta illecita avversaria ed il danno sofferto, l'offensore sarà condannato:
- al risarcimento dei danni cagionati all'offeso;
- inoltre, nel solo caso di dolo accertato dal giudice civile, al pagamento di una sanzione pecuniaria in favore dello Stato.

Va precisato, peraltro, che prima di agire in sede civile, l'offeso sarà obbligato ad esperire il procedimento di negoziazione assistita (ai fini conciliativi), in tutti quei casi in cui il risarcimento dei danni che egli intenda chiedere sia inferiore ad euro 50.000 (praticamente, sempre).
Il giudice civile competente è il Giudice di pace (per importi risarcitori fino ad euro 10.000) o il Tribunale (per importi superiori), da individuarsi con riferimento alla residenza dell'offensore (art. 18 c.p.c.) oppure dell'offeso (art. 20 c.p.c. - “luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio”).

L'ingiuria.
L'art. 4 comma 1 lett. a) del D. Lgs. n. 7/2016, commina la sanzione pecuniaria civile, da 100 euro ad 8.000 euro, a carico del soggetto che “offende l'onore o il decoro di una persona presente, ovvero mediante comunicazione telegrafica, telefonica, informatica o telematica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa”.
Tale norma ricalca il disposto dell'abrogato art. 594 commi 1 e 2 c.p., con la sola aggiunta delle modalità di comunicazione “informatica o telematica”, prima non espressamente previste.

I successivi commi 2 e 3 della nuova norma prevedono, poi, che “se le offese sono reciproche, il giudice può non applicare la sanzione pecuniaria civile ad uno o ad entrambi gli offensori” e che “non è sanzionabile chi ha commesso il fatto nello stato d'ira determinato da un fatto ingiusto altrui, e subito dopo di esso”.
Anche tali disposizioni non costituiscono una novità, in quanto ricalcano esattamente il contenuto dell'art. 599 c.p. in tema, rispettivamente, di “ritorsione” e di “provocazione”.

Infine, il successivo comma 4 lett. f) prevede una sanzione maggiore (da euro 200 ad euro 12.000) nel caso in cui l'offesa consista nell'attribuzione di un fatto determinato o sia commessa in presenza di più persone.
Anche in tal caso, v'è la riproposizione integrale del contenuto dell'abrogato art. 594 c.p..
Da quanto sopra discende, evidentemente, che l'interpretazione e l'applicazione della nuova fattispecie depenalizzata sarà certamente modellata su quella della “vecchia” fattispecie penale dell'ingiuria, e quindi possiamo affermare che:
- il bene oggetto di tutela è costituito dall'onore (qualità morali) o dal decoro (qualità sociali/relazionali) della persona offesa;
- la persona offesa deve essere necessariamente presente al momento dell'offesa: in caso di sua assenza, si verserà nella differente fattispecie della diffamazione (che è rimasta reato);
- l'offesa può avvenire anche mediante comunicazione informatica o telematica: anche in questo caso è necessaria la presenza (virtuale) dell'offeso;
- in caso di ritorsione (offese reciproche), l'esimente può applicarsi anche al soggetto che ha offeso per primo;
- in caso di provocazione (stato d'ira), per la sussistenza dell'esimente in favore dell'offensore è necessario che questi sia stato indotto in stato d'ira “per effetto” (nesso di causalità) del “fatto ingiusto altrui”.

Secondo le regole civili (e a differenza di quanto avveniva in riferimento alla norma penale), l'offensore sarà condannato al risarcimento del danno anche nel caso di semplice “colpa” della propria condotta ingiuriosa.

La sussistenza del “dolo” assumerà rilievo, invece, ai fini dell'applicazione della sanzione pecuniaria in favore dello Stato, che sarà modulata dal giudice in base ai criteri stabiliti dall'art. 5 del citato D. Lgs. n. 7/2016: gravità della violazione, reiterazione dell'illecito, arricchimento del responsabile, opera svolta per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze dell'illecito, personalità e condizioni economiche del responsabile.

Avv. Massimiliano Maiellaro
Dott. Daniele Zamperini, medico-legale


(Segue la parte 3: la diffamazione)

Esempi di giurisprudenza sull’ ingiuria
Massime giurisprudenziali (banca dati ItalgiureWeb - https://www.italgiure.giustizia.it).

- Cass. Pen. sent. n. 10313/2019: “L'elemento distintivo tra ingiuria e diffamazione è costituito dal fatto che nell'ingiuria la comunicazione, con qualsiasi mezzo realizzata, è diretta all'offeso, mentre nella diffamazione l'offeso resta estraneo alla comunicazione offensiva intercorsa con più persone e non è posto in condizione di interloquire con l'offensore.”;

- Cass. Pen. sent. n. 17563/2023: “In tema di delitti contro l'onore, si versa nell'ipotesi depenalizzata dell'ingiuria aggravata dalla presenza di più persone, quando siano contestualmente presenti - fisicamente, nella stessa unità di tempo e di luogo, o "virtualmente", nel caso di utilizzo delle moderne tecnologie di comunicazione - l'offeso, i terzi e lo stesso offensore, mentre, ove manchi la possibilità di interlocuzione diretta tra autore e destinatario dell'offesa, che resti deprivato della possibilità di replica, si configura il delitto di diffamazione.”;

- Cass. Pen. sent. n. 10905/2020: “Integra il delitto di ingiuria aggravata dalla presenza di più persone, depenalizzato ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. c), d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, e non il delitto di diffamazione, la condotta di chi pronunzi espressioni offensive mediante comunicazioni telematiche dirette alla persona offesa attraverso una video "chat", alla presenza di altre persone invitate nella "chat", in quanto l'elemento distintivo tra i due delitti è costituito dal fatto che nell'ingiuria la comunicazione, con qualsiasi mezzo realizzata, è diretta all'offeso, mentre nella diffamazione l'offeso resta estraneo alla comunicazione intercorsa con più persone e non è posto in condizione di interloquire con l'offensore.” (Fattispecie in tema di "chat" vocale sulla piattaforma "Google Hangouts");

- Cass. Pen. sent. n. 38592/2014: “Integra il reato di ingiuria qualunque espressione o comportamento idoneo a ledere l'onorabilità della persona offesa o il sentimento del proprio valore che ogni individuo nutre per sé.” (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto offensiva per il minore, l'insinuazione sulla reale paternità, in quanto idonea a suscitare nel destinatario un sentimento di frustrazione e ad incidere negativamente sull'autostima);

- Cass. Pen. Sent. n. 24325/2015: “Integra il reato di ingiuria l'invio a soggetti diversi dalla persona offesa di una mail contenente espressioni offensive con la consapevolezza che essa sarebbe stata comunicata al soggetto offeso.”;

- Cass. Pen. Sent. n. 44145/2015: “Integra il reato di ingiuria l'invio di un SMS contenente una lettera dell'alfabeto seguita da puntini sospensivi quando, per il contesto, è inequivocabile il significato offensivo della parola sottintesa.” (Fattispecie in cui la Corte, stante l'accesa conflittualità tra i coniugi separati circa l'affidamento dei figli, ha ritenuto corretta la percezione della P.O. secondo cui il messaggio inviatole dal marito "stai attenta a quello che fai tu b..." sottintendesse l'epiteto "buttana" a lei rivolto);

- Cass. Pen. sent. n. 30518/2014: “In tema di tutela penale dell'onore, riveste carattere ingiurioso l'espressione "disonesto" rivolta ad un professionista esercente una pubblica funzione (nella specie, un medico di base nello svolgimento della sua attività), in quanto la stessa, facendo riferimento alla adozione di scelte ed iniziative in violazione di regole comuni, si presta ad essere recepita come indicativa di comportamenti illeciti.”;

- Cass. Pen. sent. n. 8391/2013: “In tema di tutela penale dell'onore, riveste carattere ingiurioso l'espressione "sei un uomo da niente", in quanto manifestazione di dispregio delle qualità del soggetto destinatario.”;

- Cass. Pen. sent. n. 51093/2014: “Non integrano la condotta di ingiuria le espressioni verbali, caratterizzate da terminologia scorretta e ineducata, che pur risolvendosi in dichiarazioni di insofferenza rispetto all'azione del soggetto nei cui confronti sono dirette, non si traducono in un oggettivo giudizio di disvalore sulle qualità personali dello stesso, e che risultano ormai accettate dalla coscienza sociale secondo un criterio di media convenzionale.” (Fattispecie in cui la S.C. ha escluso la configurabilità del reato nella condotta dell'imputato che, durante una discussione animata in ambito lavorativo, si era rivolto con la frase "Lei stia zitto...la smetta di rompere i coglioni" ad un collega medico al quale - in forza della propria posizione gerarchicamente sovraordinata - egli stava imputando alcune inefficienze);

- Cass. Pen. sent. n. 50969/2014: “Al fine dell'accertamento dell'idoneità dell'espressione utilizzata a ledere il bene protetto dalla fattispecie incriminatrice di cui all'art. 594 cod. pen., occorre fare riferimento ad un criterio di media convenzionale in rapporto alle personalità dell'offeso e dell'offensore nonché al contesto nel quale detta espressione sia pronunciata; nel contempo è necessario considerare che l'uso di un linguaggio meno corretto, più aggressivo e disinvolto di quello in uso in precedenza è accettato o sopportato dalla maggioranza dei cittadini determinando un mutamento della sensibilità e della coscienza sociale. Ne consegue che l'espressione “sei pazzo”, rivolta all'indirizzo della persona offesa, in un contesto di conflittualità tra coniugi, non determina automaticamente la lesione del bene tutelato dall'art. 594 cod. pen., non concretandosi in un giudizio di disvalore sulle qualità personali del destinatario.”;

- Cass. Pen. sent. n. 43637/2015: “In tema di ingiuria, l'esimente della provocazione si configura in presenza di un comportamento contrario alle norme giuridiche ovvero all'insieme delle regole sociali vigenti in un contesto di civile convivenza.”;

- Cass. Pen. sent. n. 7401/2013: “In tema di ingiuria, la causa di non punibilità della ritorsione - reciprocità delle offese - può essere riconosciuta anche a colui che abbia offeso per primo.”.



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stampato il 04/12/2024 alle ore 20:04:41