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Se fuggi all’ alt della Polizia, ne paghi le conseguenze

Categoria : professione
Data : 10 marzo 2025
Autore : admin

Intestazione :

Recentemente la Cassazione (ord 4963 del 25 febbraio 2025) ha dettato una serie di principi di diritto che, pur non entrando direttamente nei recenti fatti di cronaca, ne detta i principi fondamentali: la responsabilita’ dei danni causati ricade sul fuggitivo poiche' la PS sta compiendo il proprio dovere. L'operato degli agenti, pur determinando un incidente stradale, non può essere considerato come un semplice incidente, ma rientra nel contesto di un'operazione di pubblica sicurezza.



Testo :

I fatti:
un veicolo in fuga a velocità elevata (inseguito dalla Polizia Municipale con i dispositivi accesi) aveva urtato numerose autovetture e messo a rischio la pubblica incolumità venendo poi speronato dalla pattuglia inseguitrice.
I vigili inseguitori, nello speronamento riportavano dei danni fisici, per cui chiamarono in giudizio i fuggitivi.
Il giudice di Pace condanno’ i convenuti (i fuggitivi) al risarcimento dei danni.
Il Tribunale di appello confermo’ la condanna stabilendo che i vigili avevano agito in stato di necessita’ "con condotta proporzionata al pericolo",
Si arrivo' al ricorso per Cassazione, in cui il condannato sosteneva come, “a prescindere dalle sue violazioni” la responsabilità dell'urto doveva essere ascritta “alla condotta cosciente e volontaria dell'agente che ha deliberatamente deciso di fermare la Ford urtandola da tergo”.

La Cassazione respinge il ricorso valutando l’ accaduto in un quadro piu’ generale: gli agenti erano "gravati da un generale dovere di vigilanza, nel mantenimento dell'ordine pubblico e nella tutela delle persone e dei beni, non connesso ad alcuna specifica operazione di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza, sicché incombe sugli stessi l'obbligo di intervenire quando sussistano situazioni dagli inequivoci ed oggettivi connotati di gravità ed urgenza”.L’ intervento diventava poi ancor piu’ doveroso allorche’ il fuggitivo intraprendevano una fuga con modalita’ rischiosa per l’ incolumita’ pubblica.

In particolare "conduceva il veicolo senza patente di guida poiché quella esibita era contraffatta, si era rifiutato di sottoporsi ai controlli dell'alcol test, percorreva la carreggiata in contromano, ad alta velocità, speronando altri veicoli e mettendo in pericolo l'incolumità dei pedoni e conducenti dei veicoli limitrofi alla guida di un'autovettura priva di copertura assicurativa"
Da cio’ deriva che
“… tentando di sottrarsi all'identificazione, mediante la spericolata fuga, egli ha tenuto un comportamento che si pone quale causa primaria delle lesioni subite dagli agenti, avendo pure accettato il rischio che essi potessero subirle, nel tentativo di fermarlo. Insomma, il fatto che gli agenti di P.M. abbiano agito intenzionalmente è giustificato ed anzi è espressione dell'adempimento del dovere ex art. 51 c.p.”

In conclusione veniva esposto il principio di diritto per cui
"… ove il conducente di un veicolo non ottemperi all'ordine di arresto della marcia intimato dagli agenti della forza pubblica … tentando di sottrarsi mediante fuga all'identificazione e tenendo una condotta di guida idonea a cagionare pericolo per la pubblica incolumità, legittimamente e doverosamente gli agenti possono porsi all'inseguimento del veicolo, nonché adottare ogni più utile azione in grado di arrestarne la fuga, evitare la persistenza del pericolo e procedere alle necessarie contestazioni, purché l'azione sia proporzionale rispetto allo stesso pericolo che si intende evitare, accertamento quest'ultimo esclusivamente riservato al giudice di merito”
Ne consegue che
“qualora si verifichi una collisione tra il veicolo fuggitivo e quello della forza pubblica, quand'anche determinata da azione cosciente e volontaria degli agenti di pubblica sicurezza e sempre che le modalità prescelte abbiano rispettato rigorosamente il requisito della proporzionalità, dei danni eventualmente subiti dagli stessi agenti rispondono, ai sensi dell'art. 2054, comma 3, c.c., il conducente del primo veicolo e il suo proprietario …”

Nei recenti fatti di cronaca, percio’, salva la verifica (fatta dal Giudice) della proporzionalita’ tra i rischi causati dalla fuga e la manova tesa all’ interruzione della stessa, si presume la correttezza della forza pubblica.

Daniele Zamperini



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stampato il 12/03/2025 alle ore 13:39:52