 Danno catastrofale:poco conosciuto ma gravido di conseguenze
Categoria : professione
Data : 13 giugno 2026
Autore : admin
Intestazione :
Il danno causato dal ritardo di un intervento chirurgico puo' comportare particolari responsabilita' e diritti risarcitori iure hereditatis per "danno catastrofale" (Cass. n. 22661/2025).
Testo :
I fatti: Una ASL veniva chiamata in giudizio dai familiari di una paziente deceduta. Il decesso dipendeva (secondo l’ accusa ) da colposo ritardo dei sanitari dell’ Ospedale ove era ricoverata per non aver tempestivamente diagnosticato una perforazione intestinale e per aver ritardato l'intervento chirurgico, eseguito poi solo troppo tardi in altro Ospedale.
I tribunali di merito accoglievano la tesi dei familiari, condannando la ASL ad un pesante risarcimento, anche in relazione al riconoscimento del danno catastrofale.
Il danno catastrofale è un tipo di pregiudizio morale di estrema intensità legato alla disperata consapevolezza della propria morte.
Si tratta di una forma di danno non patrimoniale e si caratterizza per la sua estrema intensità. Spesso è legato a eventi traumatici e riflette il senso di disperazione e sofferenza vissuto da un individuo in attesa consapevole della ineluttabile morte. Questo tipo di danno (anche noto come “danno da lucida agonia” o “danno morale terminale” ) e’ correlato a situazioni in cui la vittima è consapevole, per un periodo di tempo più o meno breve, della sua irrimediabile condizione clinica e della prospettiva imminente della propria morte e rappresenta una forma del danno morale caratterizzata da un’eccezionale intensita’ e rientra a pieno diritto tra i danni risarcibili.
I requisiti necessari per il riconoscimento del danno catastrofale includono quindi: 1. lo stato di coscienza e la comprensione, da parte della vittima, della propria condizione clinica irrimediabile; 2. la non immediata morte a seguito delle lesioni, con la vittima che deve rimanere in vita per un intervallo di tempo oggettivamente apprezzabile, anche se minimo.
La ASL ricorreva in Cassazione sostenendo una pluralità di cause alternative e quindi una pretesa "causalità incerta" del decesso e contestando il risarcimento del danno catastrofale.
La Cassazione respingeva il ricorso esprimendo una serie di considerazioni generali:
In materia di responsabilità sanitaria, il ritardo ingiustificato nell'esecuzione di un intervento chirurgico necessario, pur in presenza di una diagnosi correttamente formulata, costituisce condotta colposa e causalmente rilevante rispetto all'evento morte, qualora risulti che l'anticipazione dell'intervento avrebbe evitato o significativamente ridotto il rischio dell'esito infausto.
Quanto al nesso causale, la Suprema Corte ribadiva che l’ accertamento del nesso causale in ambito sanitario non richiede la dimostrazione di una certezza assoluta, piuttosto sul criterio del "più probabile che non". Nel caso di specie, la Corte territoriale aveva correttamente individuato la causa del decesso nella irragionevole protrazione del tempo necessario per procedere all'intervento chirurgico.
In relazione al danno catastrofale, la Corte confermava che tale voce di danno presuppone la lucidità del paziente e la consapevole percezione dell'imminenza della morte, elementi che erano stati accertati (anche in via presuntiva) dalla documentazione sanitaria che valorizzava la persistenza dei dolori, la vigilanza della paziente e il progressivo peggioramento del quadro clinico, circostanze idonee a fondare il riconoscimento del danno.
In conclusione viene confermato l'orientamento secondo cui il ritardo terapeutico colposo integra responsabilità risarcitoria della struttura sanitaria, quando risulti causalmente efficiente rispetto all'evento morte. Viene inoltre confermata la piena risarcibilità del danno catastrofale, ove adeguatamente motivata sulla base delle risultanze cliniche.
Daniele Zamperini
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