Decreto sul risarcimento del danno biologico: lo stato dell'arte
Categoria : medicina_legale
Data : 30 maggio 2000
Autore : admin
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Volendo riassumere brevemente l’iter travagliato di questo provvedimento c’e’ da ricordare che, nel mese di aprile, il Governo presieduto allora dall’onorevole D’Alema ha firmato un decreto legge che regolamentava in modo rigido il risarcimento del danno biologico da parte delle Societa’ Assicuratrici. Tale decreto era finalizzato a ridurre le spese delle Compagnie che accusano un forte disavanzo nelle gestioni di responsabilita’ civile. Il decreto era basato sulla fissazione di una cifra fissa omnicomprensiva per l’indennita’ delle cosiddette "micropermanenti" e del cosiddetto "danno morale". Si sostituiva cioe’ un criterio "indennitario" a quello cosiddetto "risarcitorio". Tale cambiamento di indirizzo portava, come vantaggio, un’accelerazione dei tempi di pagamento, ma induceva una serie di problematiche legate in parte alla scarsa entita’ dell’indennizzo stesso, in parte alla omnicomprensivita' di tale risarcimento che non teneva conto delle diverse tipologie di danno e di soggetti. Cosa alquanto strana tale decreto, benche’ firmato, rimaneva non pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Tale rinvio non avrebbe in effetti giustificazioni procedurali in quanto la firma del decreto costituiva di per se stessa autorizzazione alla pubblicazione; e’ probabile che il coro di autorevoli pareri difformi abbia indotto il Governo a ritardarne l’uscita. Una crircostanza che mi sembra del tutto eccezionale: sembra che il Tribunale di Genova abbia proposto eccezione di incostituzionalita’ sul decreto stesso prima ancora che questo decreto sia pubblicato. Un evento del genere non e' certamente normale... Dopo le dimissioni del Governo D’Alema e la formazione del nuovo Governo Amato, e' stato ripreso in mano questo decreto, anticipando pero' alcuni cambiamenti che venivano ad accogliere le critiche piu’ fondate che erano state poste:i si proponeva un aumento della quota/punto, nonche’ una differenziazione dei soggetti per fasce di eta’ e per altri parametri non ancora precisati. Non e’ detto che tali mutamenti siano idonei a far passare al decreto il vaglio di incostituzionalita’ in quanto, come rappresentato autorevolmente al Convegno dell’A.S.M.L.U.C. di Vasto, devono essere tenuti in considerazione una serie di aspetti risarcitori comprendenti il cosiddetto "danno relazionale" che finora era stato demandato al libero convincimento del Magistrato. E’ stato anche specificato che tale decreto riguarderebbe solo i sinistri avvenuti dopo la sua pubblicazione e non i sinistri precedenti. E cosa fanno nel frattempo le Societa’ Assicurarici? Hanno scelto strade diverse: si ha notizia che alcune Societa’ hanno gia’ applicato d' imperio le tariffe indicate dal decreto non pubblicato, altre hanno sensibilmente abbassato il valore medio del punto avvicinandolo a una via intermedia tra quella riconosciuta mediamente nei Tribunali e quella risultante dal decreto. Una situazione molto fluida, insomma, nata da un "pasticciaccio" legale i cui fini e i cui criteri sono apparsi sempre piuttosto ambigui. (DZ)
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