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Vanno conservati i dati delle cartelle cliniche

Categoria : medicina_legale
Data : 30 luglio 2000
Autore : admin

Intestazione :



Testo :


Il Garante per la protezione dei dati personali, con una decisione dell’Ottobre del 1999, ha dichiarato infondato il ricorso di un cittadino che chiedeva la cancellazione dei propri dati personali conservati nelle cartelle cliniche di una ASL.
Il ricorrente piu’ specificatamente sottolineava che i dati personali contenuti nella propria cartella clinica sarebbe stati trasmessi in piu’ occasioni alla Procura della Repubblica presso un Tribunale in occasione di alcuni procedimenti giudiziari che prevedevano lo stesso signore come persona offesa. La ASL controbatteva che i dati ricorrenti erano contenuti in una cartella clinica, su un carteggio epistolare intercorso tra la ASL e il paziente stesso, e su un registro ad uso interno.
La ASL si dichiarava disponibile con il consenso dell’interessato a procedere alla distruzione del carteggio intercorso e delle notizie riportate nel registro ma eccepiva di non poter procedere alla distruzione della cartella clinica in quanto, sulla base della vigente normativa, la stessa cartella doveva essere "conservata illimitatamente poiche’ rappresenta un atto ufficiale indispensabile a garantire la certezza del diritto" anche secondo le previsione della circolare del Ministero della Sanita’ n. 900.2/AG .464/260 del 19/12/1986.
Il Garante respingeva la richiesta di cancellazione dei dati personali contenuti nella cartella clinica in quanto tale richiesta, a suo parere, e’ infatti priva di valido supporto giuridico non risultando che i dati siano trattati dalla ASL in violazione di legge ne’ che siano conservati senza specifica motivazione. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 lettera C n.2 della legge 675/96, la cancellazione, il blocco o la trasformazione in forma anonima dei dati possono essere chiesti solo quando i dati siano trattati in violazione di legge o non risulti necessaria la loro conservazione in relazione agli scopi della loro raccolta e trattamento. Il trattamento dei dati contenuti nella cartella clinica sono invece avvenuti nell’ambito dell’attivita’ istituzionalmente affidati alla citata ASL e comunque in un arco di tempo temporale molto ampio e anche antecedente alle disposizioni suddette e quindi non soggette a tali disposizioni.
Considerando poi che il D.Lgs. 135/1999 ha reso ammissibile il trattamento dei dati sensibili nell’ambito delle attivita’ rientranti nei compiti del SSN e degli altri organismi pubblici, e osservando inoltre la divulgazione dei dati relativa e ricorrente e ‘ stata posta in essere per corrispondere a richieste dell’autorita’ giudiziaria in relazione a indagini e procedimenti penali in corso di svolgimento nei confronti dell’interessato e considerando che tali operazioni di comunicazione dei dati anche sensibili derivano dall’adempimento da parte della ASL di obblighi previsti dal codice di procedura penale e non possono quindi esser considerate come contrarie a disposizione di legge, peraltro non meglio precisate, il garante respingeva la richiesta del paziente. L’infondatezza del ricorso non pregiudicava tuttavia la possibilita’ per l’interessato di esercitare nei confronti del titolare e del responsabile del trattamento dei proprio dati personali altri diritti previsti dall’art. 13 della legge 675/96 ed in particolare la facolta’ di ottenere eventuale aggiornamento o rettificazione oppure, per motivi legittimi e oggettivi, l’integrazione dei dati riportati nei documenti.

Daniele Zamperini
Le decisioni del Garante sono reperibili sul sito ufficiale www.garanteprivacy.it o sul sito www.privacy.it



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