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La contraccezione
Inserito il 26 febbraio 2006 alle 12:43:00 da R. Rossi. | stampa in pdf | Commenta questo capitolo | Consulta il tutorial pdf su come navigare il manuale al meglio
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Ressa:
Due parole sulla pillola del giorno dopo.

Rossi:
Sono d'obbligo perché può succedere che anche al MMG venga richiesta una contraccezione di emergenza.
Da un paio d'anni è disponibile una confezione di due compresse contenenti ciascuna 750 mcg di levonorgestrel. E' efficace quanto le associazioni estro-progestiniche usate in precedenza (schema di Yuzpe) ma provoca meno nausea e vomito e questo ne fa il contraccettivo ormonale di emergenza di prima scelta [12]. La prima compressa deve essere assunta il più presto possibile dopo il rapporto sessuale non protetto (e comunque entro le 72 ore), seguita dall'altra compressa dopo 12 ore. Più recentemente si è optato per uno schema semplificato che prevede la somministrazione di un’unica compressa di levonorgestrel alla dose di 1.5 mg. Secondo la ditta produttrice le controindicazioni sono poche: porfiria acuta,sanguinamenti vaginali inspiegati, ipertensione grave, diabete complicato, cardiopatia ischemica, ictus o una storia pregressa di cancro mammario. Ma la stessa ditta fa presente che in queste condizioni il rischio legato ad una gravidanza è maggiore. Ci sono pochi dati circa l'uso della pillola del giorno dopo nelle adolescenti. Secondo alcuni la pillola del giorno dopo ha un rapporto rischi/benefici molto favorevole per cui sarebbe auspicabile la vendita in farmacia senza ricetta medica [12].

Puccetti:
Alla luce della discussione che è nata dal referendum sulla legge 40/2004 è evidente che “la pillola del giorno dopo” pone problemi etici rilevanti. Nel 2000 le polemiche si accesero per la registrazione del norlevo. L’allora ministro Prof. Umberto Veronesi, in un primo tempo appoggiò la linea che riteneva il norlevo un mero anticoncezionale e che dunque non si poneva alcun problema relativo all’obiezione di coscienza. L’articolo 9 della legge 194/’78 riconosce al “personale sanitario ed esercente le attività sanitarie” la possibilità di sollevare obiezione di coscienza di fronte all’ interruzione di gravidanza. La “ratio” dell’obiezione di coscienza riconosciuta dal citato art. 9 è la tutela della coscienza individuale rispetto all’azione che sopprime una vita, avvertita come illecita dal singolo.
 
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