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La contraccezione |
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pag 26
Nel testo, comunque, vengono presentate entrambe le posizioni sostenute dai membri del Cnb. Nel documento si precisa, infatti, che il Cnb ha preso in esame la letteratura scientifica in materia, che dimostra in modo prevalente (e, per alcuni membri, in modo 'esclusivo') il fatto che l'azione del norlevo sia "anti-ovulatoria", e quindi solo contraccettiva. Una parte dei membri però, si rileva, fondandosi su una letteratura scientifica di proporzioni minori, ma pur sempre rilevante, sostiene che il meccanismo d'azione della cosiddetta pillola del giorno dopo può interferire con lo sviluppo embrionale una volta avvenuta la fecondazione, determinando così, in particolari casi, un effetto abortivo. Nel documento si sottolinea anche come nei foglietti illustrativi dei prodotti farmaceutici in commercio e contenenti Levonorgestrel è specificato che il farmaco può avere degli effetti di tipo abortivo. Sulla base di tali premesse, il documento approvato all'unanimità accoglie, quindi, "la possibilità per il medico di rifiutare la prescrizione o la somministrazione di Norlevo. "Il medico che non intenda prescrivere o somministrare lng, in riferimento ai suoi possibili effetti post-fertilizzazione - si afferma nel documento - ha comunque il diritto di appellarsi alla clausola di coscienza". E il riferimento alla clausola di coscienza, precisa inoltre il Cnb, "riflette d'altra parte quanto già previsto dal Codice deontologico all'articolo 19". Tutti d'accordo sulla clausola, ma senza dimenticare però i diritti delle donne. Per questo Cinzia Caporale, bioeticista e membro del Cnb, ha presentato una postilla al documento, firmata anche da vari altri membri del Comitato (tra i quali i bioeticisti Coghi, Amato, Neri, Flamigni). Nella postilla, che va appunto nella direzione di una maggiore tutela dei diritti delle donne, si afferma che i firmatari "condividono le conclusioni" del documento, e si ribadisce che "la legittimazione deontologica al rifiuto della prescrizione della pillola norlevo risulta chiara e sussistente rispetto al comprensibile e legittimo desiderio, da parte del medico, di potersi astenere da prestazioni che contrastino con la propria coscienza e/o con il proprio convincimento clinico". Al contempo, la nota precisa però che nell'analisi delle questioni bioetiche "gli interessi di tutti i soggetti coinvolti devono essere tenuti nella debita considerazione" e che "l'eventuale ampliamento della libertà del medico non e' scevro di conseguenze per la possibilità da parte delle donne di accedere senza disagi aggiuntivi al principio farmacologico in questione". Nella postilla, dunque, si invitano autorità e istituzioni competenti a "vigilare ed eventualmente provvedere affinché, su tutto il territorio nazionale, l'esercizio della clausola di coscienza da parte dei medici operanti nell'ambito del Sistema sanitario nazionale non implichi difficoltà rilevanti e una restrizione di fatto delle libertà e dei diritti civili e sociali a carico delle donne". (ANSA). Infatti il norlevo in altri paesi, come in Francia e Canada è un prodotto che non necessita di ricetta medica. In Gran Bretagna addirittura viene concessa alle minorenni senza il benestare dei genitori.
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