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Un dossier critico sui consulenti del tribunale |
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Le consulenze
E' interessante leggere il dossier pubblicato su www.criminologia.it e riportato sulla Riv. It. Di Med. Legale n. 3 del 2002 a cura di F. Introna e L. Rubini. Il dossier vorrebbe esaminare analiticamente le problematiche connesse alle attivita' dei Consulenti Tecnici D' Ufficio (cosiddetti CTU). Le problematiche riguardano pero' (lo si vedra') non solo le attivita' proprie del CTU, ma anche le organizzazioni dei tribunali e, piu' in generale, l' intero pianeta giudiziario. La raccolta di informazioni ha interessato: - 35 uffici giudiziari - 98 operatori di cui - 78 avvocati - 11 consulenti (10 medici legali e 1 tecnico-agrario) - 9 magistrati
L' albo dei Consulenti In tutte le sedi giudiziarie esiste un albo a cui i consulenti si iscrivono facendo domanda al presidente del tribunale e corredandola dei documenti previsti. In realtà le cose sembrano essere più complicate. Si e' riscontrato, ad esempio, l’assenza di un albo a Modena; l’aggiornamento degli albi, inoltre, previsto dalla norma ogni 4 anni, risulta essere fatto in maniera e con criteri molto variabili e irregolari: dagli aggiornamenti in tempo reale di Catanzaro, annuali di Milano e Roma, ai 4 anni regolamentari di Taranto e Parma, ai 5-10 anni di Catania, alla mancanza di ogni aggiornamento a Foggia.
Scelta dei Consulenti Anche per quanto riguarda la scelta dei consulenti la variabilità sembra la regola: Alcuni giudici si scelgono propri consulenti “di fiducia” che utilizzano sempre, altri utilizzano come criterio quello del rapporto di conoscenza pregressa, altri si basano sulle competenze e le qualità professionali indicate dall’albo. Vengono riferiti casi paradossali: un pretore del lavoro di Roma individua i consulenti tecnici secondo il nome di battesimo e non controlla né le competenze né le qualifiche cosicché può accadere che in un caso di quantificazione di una pensione di casalinga venga scelto un medico legale; a Napoli - non è accaduto una volta sola - sono stati nominati quali CTU specialisti in malattie veneree per decidere su questioni inerenti ai minori.
Per quanto riguarda l’area medica, non sempre i consulenti sono medici legali, ma anzi spesso vengono scelti dei non specialisti. L’utilizzazione di consulenti non medici legali, tuttavia, è stato rilevato da vari intervistati come un problema, in quanto la consulenza sarebbe spesso carente sotto il profilo medico legale che è quello che unisce due discipline (giuridica e medica) ed è in grado di individuare il nesso di causalità, il soggetto responsabile e la gravità della colpa.
Le incompatibilita' Un altro problema rilevante, frequente e fonte di ambiguità o di “scorrettezza” è quello della incompatibilità (per motivi professionali, di amicizia, ecc) che non vengono quasi mai controllate dal giudice come sarebbe necessario. Alcuni episodi illuminanti: A Napoli, nell’ambito penale, un medico legale è consulente di parte (di una USL) in un processo che vede una USL sotto giudizio ed allo stesso tempo è anche consulente tecnico d’ufficio (per cui si richiede la massima imparzialità e correttezza) in un altro processo in cui è coinvolta è sempre la stessa USL. In un processo penale che si celebra in provincia di Roma è stato nominato consulente del giudice un medico legale dipendente della stessa USL nei confronti della quale si chiede la condanna dei medici e della struttura ospedaliera. Il PM, avvertito del problema, finora non ha ritenuto di procedere alla sostituzione. A Sassari, è stata decisa una causa civile sulla base di una relazione di un CTU che nel precedente giudizio penale era stato consulente di parte. La richiesta di ricusazione è stata rigettata perché il giudice ha reputato essere tardiva. In un processo penale celebrato in provincia di Roma, il medico che era intervenuto per salvare un bambino nato in un altro ospedale e con problemi di sofferenza fetale, si è trovato nominato consulente del GIP. Nessuno dei due - medico e GIP - hanno pensato che potesse esserci una incompatibilità oggettiva data dal fatto che il medico aveva curato la “parte lesa” del processo e quindi non poteva essere indifferente al caso. A Taranto, l’avvocato è riuscito a ottenere la ricusazione del CTU il quale era incompatibile in quanto fiduciario dell’assicurazione della azienda ospedaliera parte nel processo civile.
La standardizzazione dei quesiti e le consulenze erronee Un dato preoccupante che sembra riguardare soprattutto i grandi uffici giudiziari è la cosiddetta standardizzazione dei quesiti, vale a dire l’utilizzazione di moduli precompilati. La standardizzazione dei quesiti fa ritenere che i giudici non abbiano avuto modo di studiare il fascicolo e quindi di comprendere appieno i nodi della questione. Diretta conseguenza di ciò è la necessità di ulteriori valutazioni e di chiarimenti, strumento a disposizione della parte per contestare punti della consulenza che si ritengono non esaustivi o erronei. All’udienza in cui è convocato il CTU per chiarimenti è quasi sempre ammessa la presenza dei consulenti di parte e normalmente avviene una discussione. Anche questo aspetto, pero', mostra una serie di gravi limiti, con situazioni paradossali:
* A Milano, in un caso di responsabilità medica in ambito civile per ritardo diagnostico, il CTU prima ha accertato la sussistenza senza alcun dubbio del ritardo ma poi, in sede di conclusioni, ha affermato per attenuare la responsabilità del collega che il ritardo poteva essere giustificato dalla rarità della malattia. * A Roma, il giudice delle indagini preliminari ha archiviato un caso nonostante 6 consulenze di specialisti di rilievo contrarie alla perizia del consulente del pubblico ministero, portate dalla parte civile. Il pubblico ministero, inoltre, non ha allegato nel fascicolo da inviare al GIP l’ultima perizia, sempre a suo sfavore. * Sempre a Milano, in una questione relativa a un brevetto, oggetto di una causa civile, la CTU depositata è palesemente erronea poiché si poggia su un sbagliata traduzione dall’inglese. Gli avvocati di una delle parti dimostrano l’errore attraverso consulenti e manuali. Ma questo per il giudice istruttore non è sufficiente. * A Roma, in sede civile: concorso di colpa in un incidente stradale. Il giudice si avvale per la decisione della consulenza di un perito che afferma testualmente: “l’attore (il pedone) attraversava la strada senza cinture di sicurezza allacciate”.
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