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Il medico e i problemi sessuali dei minori
Inserito il 11 luglio 2004 alle 01:00:08 da dzamperini. Stampa Articolo | Stampa Articolo in pdf
atti sessuali e minorenni
La sessualita' dei minorenni
Particolarmente frequenti e acute sono le problematiche legate alla sessualita' dei minori.
 Sempre piu' spesso i minori assumono atteggiamenti sessualmente disinvolti, chiedendo al medico informazioni e supporto.
 Il medico inoltre, per la sua peculiare attivita', puo' essere coinvolto (come accusato o come testimone) in episodi di molestie sessuali in confronto di minori. Vittime privilegiate sono stati i ginecologi, che ormai hanno imparato a cautelarsi opportunamente, anche mediante la presenza continua alle visite di un' infermiera, ma possono essere coinvolte parecchie categorie.
 Il medico puo' essere depositario di segreti e informazioni assai delicate, concernenti appunto la sessualita' dei minori da lui curati, che spesso non sa se classificare come lecite oppure no.
Il problema non e' di poco conto, in quanto il medico ha obbligo di referto all' Autorita' Giudiziaria per tutti i casi che possano costituire reato; qualora sia Pubblico Ufficiale ha anche obbligo di denuncia; l' omissione di questi adempimenti costituisce a sua volta reato.
La conoscenza parziale ed incompleta della normativa del settore accresce quindi la confusione ed espone il medico, anche inconsapevolmente, ad accuse penalmente rilevanti.

In realta’ sulla problematica della sessualita’ dei minorenni si incrociano diverse normative:
 Il Codice Penale, come modificato dalla Legge 15 Febbraio 1996 n. 66 “Norme contro la violenza sessuale”
 La Legge 3 Agosto 1999 n. 269 (cosiddetta legge antipedofilia).

Dall’incrocio di queste due norme deriva una serie di aspetti molto articolati e differenziati. Il minore viene, per alcuni aspetti legati alla sessualita', considerato capace di autodeterminazione anche prima di superare la soglia della maggiore eta'; tale concezione va a scontrarsi pero' con le esigenze di protezione e di tutela del minore stesso.
Vediamo i dettagli normativi:
1) Gli atti sessuali per i minori sono vietati in ogni caso al disotto dei 10 anni. Al disotto di questa eta’ si parla sempre di violenza sessuale presunta (con ulteriore aggravante per l' eta' particolarmente bassa della vittima) e una pena prevista dai 7 ai 14 anni. Questo comportamento e’ perseguibile d’ufficio per cui il medico che ne venisse a conoscenza ha obbligo di presentare il referto all’Autorita’ Giudiziaria.
2) Qualora il medico si trovi a curare un minore di eta’ che abbia compiuto i 13 anni e non abbia ancora compiuto i 14, deve sapere che a questo soggetto sono consentiti gli atti sessuali con altro soggetto minorenne avente differenza di eta’ non superiore a tre anni, purche' entrambi consenzienti. E’ invece previsto espressamente come reato l' effettuazione di atti sessuali in presenza di minore di anni 14 al fine di farlo assistere. Entrambi i reati sono perseguibili d’ufficio con obbligo di referto.
3) Nel caso si tratti di un minore di eta’ compresa tra i 14 e i 16 anni, ad esso sono consentiti atti sessuali volontari e disinteressati anche con adulti con l’eccezione di quegli adulti che abbiano con esso rapporti di tutela o di custodia (ascendenti, genitori anche adottivi, tutori o altre persone “affidatarie”). Ad essi sono invece inibiti atti sessuali con soggetti di qualsiasi eta' in cambio di denaro o di altra utilita’ economica, in quanto si verrebbe a configurare il reato di prostituzione di minore (“legge antipedofilia”). Le evenienze qui indicate costituiscono reati perseguibili d’ufficio con obbligo di referto da parte del medico. Il medico che venisse a conoscenza di un minore che praticasse la prostituzione deve inoltre darne immediata notizia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni. La pena per la corruzione di minorenne e’ ridotta di 1/3 (ma non annullata) se il corruttore e’ anch’egli minore di anni 18.
In altre parole quindi il minore che sia compreso tra i 14 e i 16 anni puo’ effettuare lecitamente atti sessuali con persona estranea purche' non ne abbia in cambio denaro o altra utilita’. In questo caso il medico non deve presentare referto. Il passaggio di denaro trasforma invece il comune atto sessuale, lecito, in corruzione di minorenne, illecito e reato.
4) Per minori di qualsiasi eta’ inferiore a 18 anni costituisce reato l’atto sessuale effettuato con abuso di autorita’ o delle condizioni fisiche o psichiche quando il colpevole e’ un genitore anche adottivo, convivente, tutore o altro affidatario. Anche questo reato e’ perseguibile d’ufficio.
5) La legge 269 del 1998 persegue anche l’induzione alla prostituzione di minore inferiore agli anni 18. Tale condotta va immediatamente segnalata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni; stessa condotta da seguirsi in caso di sfruttamento al fine di esibizione di materiale pornografico, di consapevole cessione anche gratuita di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori di anni 18, e tratta o commercio dei minori di anni 18 al fine di indurli alla prostituzione.

E’ importante osservare come in caso di atti sessuali su minori di anni 14 o in caso di atti sessuali in presenza di minori degli anni 14 viene espressamente esclusa dalla Legge la scusante della ignoranza dell’eta’ della persona offesa.

In definitiva quindi come deve regolarsi il medico?
Qualora si tratti di minore degli anni 10, o di minore degli anni 14 che compie atti sessuali con un adulto egli deve quindi, in ogni caso, presentare il referto all’Autorita’ Giudiziaria.
Qualora si tratti di atti sessuali consensuali compiuti da un minore che abbia compiuto gli anni 14 e che non siano effettuati con le persone espressamente citate dalla Legge questi atti sono da ritenersi leciti, rientranti nella sfera di autodeterminazione sessuale del minore, e quindi non esiste obbligo di referto.


 
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