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Il medico e i problemi sessuali dei minori
Inserito il 11 luglio 2004 alle 01:00:08 da dzamperini. Stampa Articolo | Stampa Articolo in pdf
schema riassuntivo
SCHEMA RIASSUNTIVO
PER TUTTI I MINORI DEGLI ANNI 18, dopo i 16 anni: Sono vietati (costituiscono reato, con obbligo di referto): a) Atti sessuali effettuati con violenza o minaccia oppure abusando di autorità o delle condizioni di inferiorità fisica o psichica del minore, quando il colpevole è il genitore anche adottivo, o il convivente, o il tutore, o altro affidatario, o un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle proprie funzioni.
b) Induzione o sfruttamento della prostituzione di persona inferiore agli anni 18
c) Sfruttamento al fine di esibizioni o produzione di materiale pornografico
d) Consapevole cessione anche gratuita di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni 18.
e) Tratta o commercio di minori degli anni diciotto al fine di indurli alla prostituzione

MENO DI 10 ANNI: Nessun atto sessuale consentito, in nessun caso. Ogni atto sessuale costituisce sempre violenza sessuale presunta, con aumento della pena per l' eta' cosi' bassa.

MENO DI 13 ANNI: Nessun atto consentito; Ogni atto sessuale costituisce violenza sessuale

TRA 13 e 14 ANNI: Se effettuati con altro minore che abbia una differenza di eta' inferiore a 3 anni, questi non e' punibile.
Sono vietati: a) Atti sessuali compiuti da soggetto avente differenza di eta' superiore a 3 anni.
b) Atti sessuali effettuati in presenza di persona minore di anni quattordici, al fine di farla assistere
TRA 14 e 16 ANNI: Consentiti atti sessuali volontari e disinteressati, tranne:
a) Atti sessuali con l'ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore, o altra persona cui il minore venga affidato, ne abbia custodia o conviva con lui.
b) atti sessuali (con chiunque) in cambio di denaro o di altra utilita' economica

L'omissione e il ritardo della denuncia sono un fatto penalmente rilevante, che costituisce reato ed è punito con le pene previste dagli artt. 361 e 362 c.p.
Atti sessuali compiuti con violenza, inganno, abuso o minaccia su soggetti maggiorenni, sono invece perseguibili a querela e quindi non soggetti a obbligo di referto. La querela e' irrevocabile.

Anticoncezionali e minorenni
Un altro problema di frequente riscontro e’ quello della richiesta di anticoncezionali da parte dei minori.
In questo settore la Legge non fornisce espresse direttive, ma si ritiene dai piu' che, essendo sancita l' autodeterminazione sessuale da parte del minore ultraquattordicenne, tale autodeterminazione vada ad estendersi anche nel settore della prevenzione di gravidanze indesiderate.

In effetti la Legge 22/05/1978 n. 194, all' art. 2, stabilisce che sia consentita anche ai minori, su prescrizione medica, la somministrazione nelle strutture sanitarie e nei consultori “dei mezzi necessari per conseguire le finalita’ liberamente scelte in ordine alla procreazione responsabile”.
Esiste quindi un riconoscimento implicito del diritto di autodeterminazione del minore nell’ambito della procreazione responsabile; bisogna pero’ osservare come il legislatore operi una distinzione tra la prescrizione e la somministrazione dei prodotti anticoncezionali.

La prescrizione e’, ovviamente, preliminare alla somministrazione.
La Legge 194 non esprime limitazioni circa la prescrizione medica del farmaco mentre limita la sua somministrazione alle strutture sanitarie e nei consultori.
Da cio’ deriverebbe che anche il medico di famiglia, ovviamente dopo averne valutato l' indicazione e l' assenza di controindicazioni, abbia facolta’ di prescrivere l’anticoncezionale, mentre la successiva somministrazione di quest' ultimo dovrebbe avvenire esclusivamente sotto il controllo da parte dei consultori.
Il medico di famiglia e' quindi legittimato, ad esempio, a ripetere la prescrizione iniziata da un Consultorio mentre non potrebbe gestire autonomamente l' intero processo.
Un consiglio di comportamento pratico quindi per il medico di famiglia potrebbe essere quello di inviare la minore che chiede un trattamento contraccettivo a un consultorio che possa assumersi la responsabilita' prima di di accertare l’assenza di controindicazioni, e poi di verificarne il corretto uso da parte della minore. Al medico di famiglia resterebbe quindi il ruolo di “prescrittore” , liberamente ammesso dalla Legge.
La verifica di eventuali controindicazioni e’ molto importante in quanto, qualora una prescrizione effettuata con leggerezza e all' oscuro dei genitori provochi poi dei danni alla salute alla minore, il medico (sia il prescrittore che il Consultorio) potrebbe essere chiamato a risponderne.
Daniele Zamperini (Doctor, n. 13, settembre 2002, modificato)
 
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