Il certificato malattia ai fini lavorativi in assenza del medico di famiglia: a chi tocca?
soggetti non INPS
Certificazione di malattia per dipendenti pubblici e privati non soggetti a INPS
Per quanto riguarda i dipendenti pubblici (ma la cosa puo' essere applicabile anche ad alcune categorie di lavoratori privati (1) ) la Legge (art. 30 DPR 686/57) prevede che il dipendente interessato a collocamento in aspettativa per infermita’ debba presentare un certificato medico sul quale debbono essere specificate l’infermita’ e la presumibile durata di questa (2). La legge non richiede altro; in base a tali norme e’ sufficiente quindi che il certificato venga stilato secondo le regole generali di ogni certificato (contenendo quindi: - generalita' del paziente, - generalita' del medico (identificabile da un timbro o da un' intestazione) - luogo e data del rilascio - firma del medico A questi requisiti "generali" devono essere aggiunti, perche' il certificato sia valido ai fini del congedo per malattia: a) la diagnosi b) la prognosi Non viene richiesto nessun modulario particolare, ne' alcuna dicitura specifica: puo’ essere stilato su carta privata del medico o su carta intestata dell’Ente Sanitario che lo rilascia, purche’ siano in esso indicate le informazioni elencate sopra. Puo' accadere che il medico, non essendo perfettamente a conoscenza dell' attivita' lavorativa svolta dal paziente, rilasci per errore il certificato al dipendente statale su modulario INPS; in questo caso il medico non commette alcun reato, ne' il certificato verrebbe a perdere di validita’, in quanto verrebbe a contenere ugualmente i dati indispensabili richiesti dalla legge. E’ da sottolineare come la Legge non chieda una particolare specificazione della prognosi: qualora non specificato, la prognosi ivi espressa e’ ritenuta “presumibilmente lavorativa” pur rimanendo soggetta a verifica degli Enti di controllo. Questo aspetto si differenzia sostanzialmente da quanto previsto dalla normativa per i dipendenti soggetti a INPS.