La Cassazione ha ribadito il principio che i permessi dal lavoro ottenuti in base alla L. 104 per l’ assistenza al disabile (sia sanitaria che amministrativa) devono essere utilizzati unicamente a questo scopo, esulando quindi il disbrigo di faccende personali dell’ assistente. Viene confermata la liceita’ del licenziamento ma non per piccole violazioni. (Cass. Ordin. 16973/2022).