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Cosa devo fare se...
Inserito il 26 febbraio 2006 alle 19:47:00 da D. Zamperini. | stampa in pdf | Commenta questo capitolo | Consulta il tutorial pdf su come navigare il manuale al meglio
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D.: Come mi regolo se la mia paziente che mi riferisce di avere rapporti sessuali ha tra i 13 e i 14 anni?
R.: Qui bisogna distinguere: se la minorenne compie atti sessuali con un soggetto anch’egli minorenne e con una differenza di età inferiore a tre anni, la cosa non costituisce reato quindi il medico non ha obbligo di referto all’autorità’ giudiziaria (ma potrebbe essere opportuno segnalare la cosa ai genitori). Invece, qualora dalle notizie apprese risulti che la persona con cui ha attività sessuale ha una differenza di età superiore a tre anni, il medico ha obbligo di referto all’ A.G..


D.: Cosa fare se la minorenne che compie atti sessuali ha una età superiore a 14 anni?
R.: In questo caso la legge prevede la autodeterminazione sessuale dei soggetti per cui e’ lecito compiere atti sessuali sia con altri minorenni che con maggiorenni, eccettuate alcune categorie che possono abusare della loro autorità (come un ascendente, un genitore adottivo, il tutore o un'altra persona a cui il minore venga affidato o che ne debba avere cura: insegnanti, parenti stretti, medici ecc.).
Qualora si ravvisasse questo caso il medico e’ obbligato a presentare referto all’autorità’ giudiziaria; qualora invece il partner sessuale non rientri in queste categorie, il medico non e’ obbligato. L’obbligo sussiste invece in ogni caso qualora si venisse a sapere che gli atti sessuali sono compiuti in cambio di denaro o di altra attività economica (si tratterebbe, in altre parole, di prostituzione o di sfruttamento della stessa, o di corruzione di minorenne).
 
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