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Cosa devo fare se...
Inserito il 26 febbraio 2006 alle 19:47:00 da D. Zamperini. | stampa in pdf | Commenta questo capitolo | Consulta il tutorial pdf su come navigare il manuale al meglio
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D.: Come mi regolo se un funzionario della ASL si presenta nel mio studio pretendendo di controllarne la dotazione e pretendendo di verificare le cartelle cliniche dei miei pazienti? Posso fare obiezione in quanto questa procedura violerebbe la privacy?
R.: Non e’ possibile opporsi alle ispezioni ASL per motivi di privacy.
La ASL ha il diritto/dovere di verificare che i medici convenzionati abbiano nei loro studi le dotazioni minime previste dalla convenzione e quelle per cui eventualmente percepiscano degli emolumenti aggiuntivi in base ad accordi locali o regionali.
In tal caso la ASL e’ pienamente legittimata a inviare un suo funzionario che, opportunamente identificatosi e illustrato gli scopi della sua ispezione verifichi l’esistenza di questi strumenti.
La ASL può anche verificare il fatto che le strutture siano rispettose delle normative generali per quanto riguarda l’agibilità’ dello studio stesso.
Per quanto riguarda le cartelle cliniche, esse costituiscono un obbligo convenzionale sancito dalle norme in vigore per cui il medico di famiglia e’ obbligato a tenere una scheda clinica dei pazienti a lui iscritti. Allorché le ASL volessero verificare l’esistenza di queste cartelle il Garante ha espresso il concetto che non e’ lecito opporre motivi di privacy alle ispezioni delle ASL allorché queste si limitino a verificare l’esistenza e l’idoneità’ delle cartelle cliniche detenute dal medico; non e’ concesso, invece, raccogliere dati personali specifici dei singoli pazienti.
Le attività ispettive delle ASL sono legittimate come attività di rilevante interesse pubblico nel D.L. n.135 del 1999, mentre la Legge finanziaria n. 662 del 1996 che poi è stata perfezionata con il D.M. Sanità del 21 Luglio 97, attribuisce specificamente alle Aziende Sanitarie Locali precisi compiti in materia di accertamento dell’osservanza delle disposizioni in materia di incompatibilità nell’esercizio dell’attività’ medica, anche mediante accertamenti presso studi medici privati convenzionati e non convenzionati.
 
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