D.: Cosa devo fare se un mio assistito si presenta con l’attestato di esenzione ticket per una malattia rara (per esempio la celiachia)? R.: Gli segno in esenzione le prestazioni e i farmaci attinenti alla sua patologia, tuttavia poiché e’ possibile che ci siano delle normative regionali diverse mi informo di questo presso la mia ASL. La malattia celiaca fa parte delle malattie rare tutelate dal D.M. 29 Aprile 98 n. 124, dal D.M. 18 Maggio 2001 e successive modificazioni. Il D.M. 124/98 prevede all’art. 6: “l’assistito riconosciuto esente ha diritto alle prestazioni di assistenza sanitaria … incluse nei livelli essenziali di assistenza, efficaci ed appropriate per il trattamento e il monitoraggio della malattia dalla quale e’ affetto e per la prevenzione di ulteriori aggravamenti”. Il comma 3 dello stesso articolo prevede anche che le regioni predispongano le modalità di acquisizione e distribuzione agli interessati dei farmaci specifici. La circolare del Ministero della Salute n.13 del 13 Dicembre 2001, non ha fornito sostanziali chiarimenti ribadendo nella sostanza quanto già detto.
D.: Cosa faccio se la mia segretaria si offre di compilare ricette ripetibili al mio posto per alleggerirmi il lavoro quando io sono oberato dalle visite? R.: Acconsento, ma solo per alcune mansioni. La segretaria può compilare la ricetta per quello che e’ la parte “formale” e cioè le generalità del paziente e il farmaco di cui chiede la ripetizione di prescrizione, la data della prescrizione stessa; la segretaria deve però poi sottoporre la ricetta al medico perché ne verifichi la congruità e la correttezza e apponga la sua firma. Non e’ consentito lasciare i ricettari firmati alla segretaria perché le prescrizioni in questo modo non vengono verificate dal medico e si può commettere un vero e proprio reato. La competenza a ricettare e’ esclusiva del medico.