Logo
  Capitoli     
         
   
Cosa devo fare se...
Inserito il 26 febbraio 2006 alle 19:47:00 da D. Zamperini. | stampa in pdf | Commenta questo capitolo | Consulta il tutorial pdf su come navigare il manuale al meglio
cambia
pag 18

D.: Come mi regolo se il medico di controllo, in visita presso un mio paziente in malattia, dissente dalla diagnosi e dalla prognosi?
R.: Il medico di controllo ha diritto, sulla base degli accertamenti medici e clinici da lui effettuati, di dissentire sulla prognosi e sulla durata della malattia, anticipando quindi eventualmente la ripresa dell’attività’ lavorativa. Non ha diritto invece ad esprimere una diagnosi o a palesare al paziente giudizi e alcun tipo sull’operato del medico curante.
Ciò sarebbe in contrasto con la legge (ad esempio D.M. 12 Ottobre 2000, G.U. n. 261 dell’8/11/2000, art. 10). Dissensi diagnostici sono contrari anche a quanto espresso dal codice deontologico che stabilisce (art. 65): “nelle funzioni medico-legali di controllo il medico deve far conoscere al soggetto sottoposto ad accertamento la propria qualifica e la propria funzione; non deve rendere palese al soggetto stesso le proprie valutazioni in merito alla diagnosi e alla terapia”. Un comportamento del genere e’ quindi sanzionabile dal punto di vista deontologico oltre che dal punto di vista civile per eventuali danni subiti.


D.: Come mi regolo se un paziente sporge contro di me accuse fantasiose e false accusandomi di malpractice o di altre irregolarità in effetti inesistenti e per le quali io vengo assolto in giudizio?
R.: Posso querelare il paziente e chiedere un risarcimento dei danni.Ovviamente le cose possono essere diverse da caso a caso; in linea generale però e’ possibile agire per calunnia quando qualcuno abbia sporto denuncia contro una persona accusandolo di un reato non commesso (art. 368 C.P.): “Chiunque, con denunzia querela richiesta o istanza … diretta all’autorità’ giudiziaria o ad altre autorità … incolpa di un reato uno che egli sa innocente ovvero simula a carico di lui le tracce di un reato, e’ punibile con la reclusione da 2 a 6 anni”. Oltre a questa strada di denuncia penale per calunnia e’ ovviamente permessa la possibilità di un procedimento civile tendente a un risarcimento dei danni morali e/o materiali eventualmente subiti.
 
<< pag 17 pag 19 >>
 
2004 - 2024 © Pillole.org Reg. T. di Roma 2/06 | Contatti | Versione stampabile |      
ore 10:42 | 1286419 accessi| utenti in linea: 47822
Realizzato con ASP-Nuke 2.0.5