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Cosa devo fare se...
Inserito il 26 febbraio 2006 alle 19:47:00 da D. Zamperini. | stampa in pdf | Commenta questo capitolo | Consulta il tutorial pdf su come navigare il manuale al meglio
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D.: Cosa devo fare se un paziente affetto da infortunio lavorativo si presenta ripetutamente per prolungamenti di prognosi superando i 40 giorni complessivi?
R.: Sono tenuto a presentare un referto giudiziario o un referto denuncia all’ISSPL, in quanto, superando i 40 giorni di prognosi l’infortunio assume un carattere “delittuoso”.
E’ importante quindi che il medico badi bene a non prolungare inopportunamente la prognosi se non in casi di effettiva persistenza dello stato morboso. E’ da tener presente che il semplice permanere di sintomatologia dolorosa o disfunzionale non indica necessariamente la condizione di uno stato di malattia in quanto tali postumi, se stabilizzati, rientrano invece nella valutazione dell’invalidità’ permanente residua. La condizione di “malattia” va riservata al periodo di evolutività dello stato morboso, prima della sua stabilizzazione in postumi.

D.: Cosa faccio se un paziente mi chiede un certificato di malattia predatato in quanto il suo stato morboso e’, a quanto riferisce, iniziato precedentemente al momento della visita?
R.: Si può fare, con cautela.
Il certificato deve in ogni caso riportare la data del giorno stesso in cui la visita viene effettuata. Porre una data precedente o successiva configura, come ormai ampiamente confermato dalla giurisprudenza, un falso ideologico che può comportare gravi danni al medico. Il medico può tuttavia certificare l’inizio di una malattia in data precedente alla sua visita qualora dalle condizioni del paziente, dalle notizie cliniche e dalla documentazione in suo possesso, dalla conoscenza dell’iter comune della malattia, questo rientri nei corretti parametri di una diagnosi effettuata in scienza e coscienza. Il medico quindi riferirà (in un certificato riportante la data effettiva della visita) che la malattia risulta iniziata il giorno X. In ogni caso, indicare una data precedente come inizio di una malattia non costituisce di per sé reato.
 
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